COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 201. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN CIPRIANO TEMERARIA 57 – GARA AUDAX SALERNO I SAN CIPRIANO TEMERARIA 57 DEL 26.02.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 201. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN CIPRIANO TEMERARIA 57 – GARA AUDAX SALERNO I SAN CIPRIANO TEMERARIA 57 DEL 26.02.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente, con il proprio atto nella prima parte osserva, in ordine a quanto specificato nel referto arbitrale, che il direttore di gara, a seguito di un parapiglia in campo circondato da diversi calciatori delle due compagini, non avrebbe avuto, sul piano obiettivo, la materiale possibilità di individuare, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel calciatore Camera Alfonso l’autore del gesto inconsulto. Deve necessariamente sottolinearsi, sul punto, che tale eccezione viene a cadere, atteso che, nell’ambito della giustizia sportiva, deve considerarsi insuperabile la configurazione del rapporto ufficiale di gara quale fonte privilegiata di prova. La seconda eccezione riguarda la commisurazione della sanzione inflitta. Su tale seconda obiezione, questa C.D.T. ritiene di poter parzialmente condividere la tesi difensiva, anche sotto il profilo della coerenza e dell’uniformità di giudizio, in relazione ad altre decisioni assunte per casi analoghi. Sulla base dei richiamati presupposti giuridico-sportivi, la squalifica del calciatore Camera Alfonso deve essere ridotta all’8.10.2012. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Cipriano Temeraria 57, riducendo all’8.10.2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Camera Alfonso; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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