COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 202. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO – GARA SAN GIORGIO I PATERNOPOLI DEL 26.02.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 202. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO – GARA SAN GIORGIO I PATERNOPOLI DEL 26.02.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, constatato che la società reclamante ha chiesto, nel reclamo di rito, esclusivamente la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta dal G.S.T.; verificato che, nel referto arbitrale, le minacce contestate – diversamente dalle ingiurie, che sono state riportate con puntualità – risultano indicate genericamente, questa C.D.T. giudica che si debba tener conto del clima di obiettiva difficoltà e di disagio, a causa delle intemperanze verificatesi all’esterno del campo, pur stigmatizzandosi il riprovevole comportamento del tifoso. P.Q. M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Giorgio, riducendo ad euro 100,00 la sanzione accessoria dell'ammenda a carico della società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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