COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 204. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUARA – GARA SICIGNANO I AQUARA DEL 28.04.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 204. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUARA – GARA SICIGNANO I AQUARA DEL 28.04.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, sebbene il calciatore Marchese Alessandro abbia assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso ed antisportivo nei confronti del direttore di gara, la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure appare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Aquara, riducendo al 31.10.2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Marchese Alessandro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it