COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. US. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. – N. 21 SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA ROCCASICURA – SANTELIANA DELL’ 8.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 1^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. US. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. - N. 21 SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA ROCCASICURA - SANTELIANA DELL' 8.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 1^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va rappresentato che il C.G.S., all'art. 35, riconosce ai rapporti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Lo stesso articolo dispone anche in merito all'utilizzo di riprese televisive o altri filmati. Nel caso in esame non ricorrono le condizioni per poter acquisire ed utilizzare il DVD allegato al ricorso che riporta le immagini della partita giocata il giorno 8 settembre 2012, pertanto la valutazione dei fatti oggetto del ricorso in questione va fatta solo sulla base del supplemento di rapporto dell'assistente arbitrale. Da esso si ricava che l'azione posta in essere dal calciatore Di Pasquo Michele costituisce senza dubbio condotta sanzionabile ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia poiché in tale condotta, benché riprovevole, non si riscontrano gli estremi di un atto violento nei confronti dell'assistente arbitrale, risolvendosi detta condotta in una protesta sia pure particolarmente scomposta, appare equa una riduzione della sanzione irrogata dal G.S. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Di Pasquo Michele a due giornate. Dispone restituirsi la tassa già versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it