COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. CANOSA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 16 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 20 Settembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. CANOSA - A.S.D. MINERVINO MURGE del 16 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 20 Settembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. CANOSA è stato spedito in data 21 Settembre 2012 oltre le ore 12.00, e pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale in data 25 Settembre 2012 quindi oltre il termine di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 10 Settembre 2012 secondo cui ”….. gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale dovranno PERVENIRE a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la SEDE del Comitato Regionale Puglia entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio e sempre nel predetto termine di copia alla controparte ….” (testuale) rilevato pertanto che la tardività del proposto reclamo lo rende inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. CANOSA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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