COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 03/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Luci Diego calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Venturina Calcio, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 30, c. 3, dello Statuto Federale; – A.S.D. Venturina Calcio per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
03/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
- Luci Diego calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Venturina Calcio, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 30, c. 3, dello Statuto Federale;
- A.S.D. Venturina Calcio per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
Su segnalazione del Presidente dell’A.S.D. Polisportiva Palazzi, inviata al Presidente del C.R.Toscana e da questi trasmesso per competenza, la Procura Federale ha avviato un’indagine tendente a verificare se l’atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2011, avente ad oggetto la richiesta un risarcimento per danni fisici promosso dal calciatore Luci Diego, tesserato per la Società Venturina, nei confronti di altro calciatore – nella specie Vincenzo Zaccaria, tesserato per l’A.S.D. Polisportiva Palazzi – sia avvenuto nel rispetto delle norme federali ed in particolare del disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale (cosiddetta clausola compromissoria).
L’episodio che ha dato origine all’atto de quo si è verificato nel corso della gara Polisportiva Palazzi A.S.D. – A.S.D. Venturina disputata in data 2 aprile 2011, valida per il Campionato Juniores della Provincia di Livorno.
Appurato, sia su base documentale, sia con la dichiarazione resa dal calciatore Luci al Collaboratore della Procura Federale, che non è stata effettuata alcuna richiesta nel senso voluto dalla norma citata, l’Ufficio ha disposto il deferimento di cui in epigrafe.
Eseguite le convocazioni di rito, per i deferiti è presente unicamente il calciatore
Luci Diego.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini.
Aperto il dibattimento, l’Avvocato Stefanini richiama una sentenza interpretativa dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C. a suo tempo emessa dalla Corte di Giustizia Federale e costantemente recepita dagli Organi della Giustizia Sportiva, in base alla quale l’obbligo della preventiva autorizzazione a procedere nei confronti di tesserati ed Enti affiliati alla F.I.G.C. sussiste sempre ad eccezione del caso in cui l’A.G.O. proceda d’impulso proprio.
L’essenza della norma risiede nell’evitare ogni conflittualità tra l’ordinamento statuale e quello sportivo ricordando che le norme di quest’ultimo vengono accettate nel momento in cui viene effettuata la richiesta di tesseramento e /o di affiliazione.
La dichiarazione spontanea resa dal Luci in sede istruttoria circa il non aver richiesto l’autorizzazione federale, né di averne parlato nell’ambito della Società, conferma l’avvenuta violazione della norma statutaria.
La colpevolezza del Calciatore così accertata coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva.
L’Avvocato Stefanini chiede, di conseguenza che, tenuto conto del minimo edittale di cui all’art. 15 del C.G.S., vengano applicate le seguenti sanzioni:
- al calciatore Luci Diego, la squalifica per sei mesi, oltre l’ammenda di € 500,00 (cinquecento);
- alla Società A.S.D. Venturina Calcio, l’ammenda di € 300,00 (trecento)..
Con il proprio intervento odierno il calciatore ribadisce le dichiarazioni rese in istruttoria, confermando di non aver presentato alcuna richiesta di autorizzazione al C.F. e di non essere stato, comunque, a conoscenza dell’esistenza della norma.
Chiuso il dibattimento la Commissione, nel passare a decisione premette che l’osservanza delle norme federali, nel loro complesso, viene, spontaneamente e direttamente, accettata da parte del tesserato o dell’ente con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento o di affiliazione.
In ordine ai fatti contestati, e sempre in linea di premessa, precisa che lo Statuto Federale, di cui è parte l’art. 30 richiamato nel deferimento, nell’obbligare, al comma 1, i tesserati ad osservare, in primis, le norme in esso contenute e quindi ogni altra norma federale, è legittimato da una legge dello Stato che riconosce piena autonomia, in materia disciplinare, alle singole Federazioni, “salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connessi con l’ordinamento sportivo”. (art. 1 della L. 280/2003)
L’articolo 30 dello Statuto federale si inserisce proprio in tale contesto ed è rivolto ad evitare che le decisioni federali entrino in collisione con le norme statuali, allorché un fatto sia assoggettabile sia alla giustizia sportiva che a quella ordinaria.
L’intento è quindi quello di evitare un contrasto di decisioni che non può e non deve essere determinato dall’azione del singolo tesserato senza che la Federazione, informata del fatto, abbia ritenuto lo stesso non pregiudizievole.
La normativa in esame ha dato luogo ad un serie di vertenze anche nell’ambito del previgente Statuto in conseguenza delle quali l’allora Corte Federale, in sede di interpretazione, ha affermato che “…. tutte le volte che non esiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria….”(C.U. n, 5 1995/1996 C.F.),
Fatta questa premessa la Corte conclude il parere interpretativo precisando che “….la violazione dell’art. 24 dello Statuto (oggi art. 30 in vigore dall’agosto 2007, articolato modo in modo più dettagliato ma rimasto invariato nella sostanza attraverso le stesure degli anni 1982, 1994, 1999., n.d.r.) può configurarsi solo se nella specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi, non può ipotizzarsi violazione del predetto art 24”
Né il principio è oggi mutato stante la interpretazione data di recente al problema dalla Corte di Giustizia Federale che ha affermato, con sentenze emesse nel corso degli anni 2011/2012, la necessità di doversi accertare se il comportamento posto in essere dal tesserato (o ente) sia idoneo a ledere il principio di sovranità giurisdizionale interna che assume al momento dell’ingresso nell’ordinamento federale, tutelato dall’art. 30 dello Statuto, giungendo alla conclusione che: “….. ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all' attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva. ….”(C.U 118 C:G:F. gennaio 2012)
Tanto premesso il Collegio rileva che il proprio compito è limitato a verificare se il comportamento del calciatore Luci abbia determinato la violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione al disposto dell’art. 30 più volte richiamato.
L’atto di citazione che i difensori del calciatore hanno notificato alla controparte è relativo ad un evento che, pur accaduto durante un regolare incontro di campionato, non è stato rilevato dal D.G., che non ne ha fatto, di conseguenza, alcun cenno sul rapporto di gara, né è stato oggetto di segnalazione da parte di alcuno nell’ambito sportivo.
In ordine ad esso quindi non poteva essere emesso alcun provvedimento disciplinare da parte degli Organi della giustizia sportiva proprio perché sottratto alla loro cognizione e non può quindi esistere alcun contrasto tra una propria decisione e una eventuale sentenza dell’A.G.O..
Il caso in esame, quindi, esula da tutti quei fatti che possono avere un risvolto penale, a querela di parte o su impulso diretto dell’A.G.O., in ordine ai quali una decisione delle F.I.G.C. possa trovarsi in contrasto con una sentenza dell’Ordinamento giudiziario statuale.
A ciò aggiungasi che non rientra nei poteri disciplinari della Federazione quantificare patrimonialmente un danno, sia pure commesso nell’ambito di una gara, ed imporre al suo autore, ancorché proprio tesserato, il ristoro per quanto commesso.
P . Q . M .
la C.D.T.T. ritiene che il comportamento del calciatore sia immune da censure e, di conseguenza, lo
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