F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 22 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 01 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2012 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI GIOVANNI SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/HELLAS VERONA DEL 14.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 116 del 15.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 22 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 01 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2012 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI GIOVANNI SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/HELLAS VERONA DEL 14.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 116 del 15.5.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Albinoleffe/Hellas Verona, disputato in data 14.5.2012 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Giovanni Martinelli la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.7.2012, per aver, al termine della gara e nei locali degli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara locuzioni gravemente irriguardose ed addebiti di incapacità, nonché per aver colpito ripetutamente e danneggiato gli infissi dei locali. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Hellas Verona F.C., la quale lamenta la presunta vessatorietà della sanzione comminata, sostenendo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della presenza di circostanze attenuanti, quali l’assenza di precedenti sanzioni a carico del signor Martinelli, l’immediato invio alla terna arbitrale di una lettera di scuse da parte di quest’ultimo, le serie condizioni di salute dello stesso signor Martinelli e la costante attività della società medesima finalizzate a sensibilizzare la propria tifoseria ed a condannare ogni condotta antisportiva.. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.6.2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni rassegnate nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere irriguardoso delle espressioni pronunciate dal signor Martinelli, nonché il comportamento gravemente scomposto tenuto da quest’ultimo, ritiene che la sanzione comminata debba essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Hellas F.C. Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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