F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE SIMONE PECORINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FINALE TORNEO THE NEXTGEN SERIES SOC. AJAX/F.C. INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012, DISPUTATA A LEYTON (INGHILTERRA) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 198 del 5.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL CALCIATORE SIMONE PECORINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FINALE TORNEO THE NEXTGEN SERIES SOC. AJAX/F.C. INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012, DISPUTATA A LEYTON (INGHILTERRA) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 198 del 5.4.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Ajax/Internazionale, disputato a Leyton (Inghilterra), in data 25.3.2012 e valevole per il torneo Nextgen Series, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Simone Pecorini la sanzione, ai sensi dell’art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S., della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per aver “al termine della gara, fronteggiato con atteggiamento aggressivo l’Arbitro, afferrandogli il volto con entrambe le mani e spingendolo con veemenza all’indietro”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Pecorini, il quale lamenta (i) il difetto di giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, atteso che la gara nel corso della quale si è verificato l’evento sanzionato ha avuto luogo fuori dal territorio nazionale e, quindi, in ambito organizzativo e disciplinare estraneo alla F.I.G.C., alla UEFA ed alla F.I.F.A., nonché (ii) il difetto di competenza del Giudice Sportivo, in quanto, anche nell’ipotesi in cui fosse accertata la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, l’organo destinatario degli atti oggetto del presente procedimento doveva essere la Procura Federale. Infine, il ricorrente sostiene l’incongruità della sanzione irrogata, la quale sarebbe proporzionata rispetto alla portata della condotta posta in essere dal signor Pecorini medesimo. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.5.2012, sono presenti il dott. Paolillo quale rappresentante della società ricorrente ed il calciatore Sig. Pecorini, nonché l’Avv. Raffaelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, conferma la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, in quanto l’art.14 del regolamento del torneo Nextgen Series, accettato dalla società ricorrente, prevedeva espressamente che qualsiasi condotta antisportiva posta in essere da un calciatore nel corso di una delle gare del predetto torneo doveva essere segnalata alla relativa associazione calcistica nazionale per le opportune decisioni sul caso. Sulla base di quanto stabilito dal predetto regolamento, quindi, la Football Association inglese ha correttamente e prontamente trasmesso i documenti del caso in oggetto alla F.I.G.C., perché quest’ultima potesse decidere in merito alla sanzione da applicare alla condotta del signor Pecorini. Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che, atteso che la condotta sanzionata si è verificata sul terreno di gioco, la competenza a decidere su tale comportamento è di certo propria del Giudice Sportivo, non potendo essere preso in considerazione l’intervento della Procura Federale. Bene ha, pertanto, fatto la F.I.G.C., una volta ricevuti i documenti dalla Federazione inglese, a trasmettere gli stessi al Giudice Sportivo. Ferma, quindi, la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale e la competenza del Giudice Sportivo, la Corte ritiene, però, che la sanzione irrogata al calciatore Pecorini sia, ad ogni buon conto, sproporzionata rispetto alla natura della condotta da quest’ultimo posta in essere, ritenendo, pertanto, opportuno ridurre la squalifica sino al 30.9.2012. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Simone Pecorini, riduce la sanzione inflitta alla squalifica fino a tutto il 30.9.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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