F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARCHETTI FEDERICO, – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DIAS GONCALVES, – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ,INFLITTE SEGUITO GARA UDINESE/LAZIO DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it
5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARCHETTI FEDERICO, - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DIAS GONCALVES, - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ,INFLITTE SEGUITO GARA UDINESE/LAZIO DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)
Con decisione del 30.4.2012, Com. Uff. n. 227, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 29.4.2012 tra la Udinese Calcio S.p.A. e la S.S. Lazio S.p.A. valevole per la sedicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A ha inflitto le seguenti sanzioni: a) Marchetti Federico, calciatore della società Lazio, squalifica per 4 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, posto da tergo le mani sulla spalla dell’Arbitro, spingendolo con violenza”; b) Goncalves Dias Andrè, calciatore della società Lazio, squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale venendo trattenuto con la forza dai presenti”; c) società Lazio S.p.A., ammenda di € 20.000,00 “per aver omesso di impedire, al termine della gara, l’ingresso non autorizzato nel recinto di giuoco di un proprio dirigente e di un collaboratore, che spingeva un dirigente della squadra avversaria, facendolo cadere a terra”. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo scaturivano da quanto verificatosi al termine della gara Udinese/Lazio conclusasi con il punteggio di 2 a 0 per la squadra ospitante, con la seconda rete realizzata allo scadere del termine di giuoco allorché i calciatori laziali si erano fermati avendo udito un fischio che era sembrato loro quello di fine gara, ma che in realtà proveniva dagli spalti. L’arbitro, invece, aveva fatto continuare il giuoco non avendone decretato la fine, ed in quel frangente l’Udinese aveva realizzato la seconda rete. Subito dopo, conclusa realmente la gara con il triplice fischio arbitrale, si verificava la reazione di alcuni giocatori della Lazio nei confronti dei giudici di gara, nonché l’intervento sul terreno di giuoco di due dirigenti della stessa società, accadimenti ampiamente riportati dai mass media e trasmessi da tutte le emittenti televisive, e refertati dall’arbitro,da un assistente e dal quarto ufficiale di gara. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Lazio S.p.A., la quale sosteneva, in relazione alla posizione del calciatore Marchetti, che questi aveva semplicemente cercato di attirare l’attenzione dell’arbitro toccandolo sulla spalla, esulando dal suo comportamento qualsiasi intenzione di esercitare violenza nei confronti del direttore di gara. Quanto al calciatore Goncalves Dias, parimenti si sosteneva che il suo intendimento era solo quella di richiamare il quarto Ufficiale al rispetto della regolarità della gara, senza intenzione di minacciare o ingiuriare. In ordine, infine, ai due dirigenti scesi sul terreno di giuoco, più precisamente i sigg. Tare e De Martino, la società reclamante affermava che essi avevano lasciato la tribuna e si erano portati a bordo campo solo per calmare gli animi, e che il De Martino aggredito da un tesserato dell’Udinese era scivolato facendo cadere il sig. Luigi Infurna. Si chiedeva, pertanto, con l’unico atto di gravame in via cumulativa (con gli evidenti problemi connessi a tale opzione difensiva) l’annullamento, o la congrua riduzione, di tutte le sanzioni inflitte. Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio, della Corte, accoglimento solo per quanto concerne la posizione del calciatore Marchetti. Le considerazioni svolte, infatti, colgono nel segno quando descrivono il comportamento del giocatore privo del connotato volitivo della violenza, e piuttosto caratterizzato dall’intenzione di richiamare il direttore di gara, che stava dirigendosi verso lo spogliatoio, su quanto accaduto poco prima. Del resto può ricavarsi la mancanza dell’intento violento nel gesto del Marchetti. Ferma restando, quindi, l’assoluta inopportunità, ed anche l’intrinseca offensività del fatto, quantomeno sotto l’aspetto della mancanza di riguardo nei confronti dell’arbitro, appare più congruamente adeguata la squalifica per tre giornate effettive di gara. Non vi è spazio, invece, per riduzioni, né tantomeno per l’annullamento, delle sanzioni inflitte al calciatore Goncalves Dias ed alla società Lazio. Quanto al primo è appena il caso di riportare il referto del quarto Ufficiale secondo il quale “ Dias Goncalves Andrè mi si avvicinava con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio urlando nei miei confronti le testuali parole – Che c…. fai devi annullare la rete -. Questo suo comportamento mi faceva indietreggiare di circa due metri e non venivo a contatto con il suddetto calciatore solo grazie all’intervento del capitano della Lazio…” ; ed ancora “il suddetto calciatore continuava ad urlare e a spintonare chiunque si frapponesse a proteggermi”. Appare, allora, evidente che il comportamento del giocatore non solo è stato gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto Ufficiale, e, sia consentito aggiungere, anche per la ridondanza mediatica ottenuta, assolutamente diseducativo, ma non ha comportato più gravi conseguenze solo per l’intervento di suoi colleghi che lo hanno trattenuto dal fare altro. Quanto all’ammenda inflitta alla società, non può essere condivisa la ricostruzione dell’episodio operata nell’atto di impugnazione, a fronte di un referto dell’assistente di gara nel quale si legge testualmente ” Un tesserato della società Lazio, successivamente qualificatosi come De Martino, spingeva il dirigente accompagnatore della società Udinese Luigi Infurna, facendolo cadere a terra”. Risulta allora chiaro che i dirigenti della società Lazio scesi sul terreno di giuoco al termine della partita, al di là delle loro originarie intenzioni che non è possibile conoscere perché appartenenti al foro interno, non solo non avevano titolo per entrare in campo, ma hanno partecipato al parapiglia generatosi tra le opposte fazioni, distinguendosi, nel caso del De Martino, anche per un atto violento nei confronti di un collega della squadra avversaria. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) in relazione alla posizione del calciatore Marchetti Federico riduce la sanzione a quest’ultimo inflitta alla squalifica per 3 giornate di gara. Conferma per il resto le decisioni impugnate. Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione di Marchetti Federico ed addebitarsi le rimanenti.
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