COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO PERMESSO E CONSENTITO AL SIG. CARINGI GIOVANNI, TECNICO ABILITATO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA DETTA SOCIETÀ, ALMENO SINO AL 10.12.2011, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DEL SIG. TUCCI FABRIZIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DI SEGUITO ELENCATE: AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TAGLIACOZZO DEL 2.10.2011; FUCENSE – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 9.10.2011; PRO CELANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 23.10.2011; S. GREGORIO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 6.11.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – CERCHIO DEL 27.11.2011; VILLA SAN SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 4.12.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – VALLELONGA DEL 10.12.2012; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TEAM 604 DELL’8.1.2012 A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – AQUILANA DEL 15.1.2012; ORATORIANA – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 22.1.2012, OVE IN TUTTE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. POLCE GUIDO CLAUDIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, AL MOMENTO DEI FATTI CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA IN LUOGO DEL PRESIDENTE IN COSTANZA DI INIBIZIONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. PIANELLA 90 – U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 DELL’11.3.2012, OVE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO E U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI RISPETTIVI PRESIDENTI E DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. CARINGI GIOVANNI.
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