COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. ZAZZARA ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 E 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; AVENDO RIFIUTATO DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, ATTESO IL DOVUTO DINIEGO DI OTTENERE UNA COPIA DEL MEDESIMO DOCUMENTO ISTRUTTORIO; AVENDO SOTTOSCRITTO, INFINE, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. SPORTING PESCINA – REAL CELANO DEL 2.10.2011, OVE RISULTAVA L’INDICAZIONE, QUALE ALLENATORE, DEL SIG. PATANÈ MAURIZIO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. DI CERCHIO GIULIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO OPPOSTO UN INGIUSTIFICATO RIFIUTO NEL SOTTOPORSI ALLA PROGRAMMATA AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, SEPPURE REGOLARMENTE PRESENTATOSI; – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA E A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI, AL DIRIGENTE ED AL TECNICO SIG. PATANÈ MAURIZIO.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. ZAZZARA ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 E 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; AVENDO RIFIUTATO DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, ATTESO IL DOVUTO DINIEGO DI OTTENERE UNA COPIA DEL MEDESIMO DOCUMENTO ISTRUTTORIO; AVENDO SOTTOSCRITTO, INFINE, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. SPORTING PESCINA – REAL CELANO DEL 2.10.2011, OVE RISULTAVA L’INDICAZIONE, QUALE ALLENATORE, DEL SIG. PATANÈ MAURIZIO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. DI CERCHIO GIULIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO OPPOSTO UN INGIUSTIFICATO RIFIUTO NEL SOTTOPORSI ALLA PROGRAMMATA AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, SEPPURE REGOLARMENTE PRESENTATOSI; – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA E A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI, AL DIRIGENTE ED AL TECNICO SIG. PATANÈ MAURIZIO."