COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 03/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GHIARE Avverso squalifica per 2 + 4 giornate calc. BARATTA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 11 del 19.9.2012 gara SIVIZZANO – GHIARE del 16.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 03/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GHIARE Avverso squalifica per 2 + 4 giornate calc. BARATTA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 11 del 19.9.2012 gara SIVIZZANO – GHIARE del 16.9.2012 L’A.S.D. GHIARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che ritiene l’espulsione del calc. BARATTA giusta e che “la conseguente squalifica per due giornate sia più che sufficiente e non ritiene giusta l’ulteriore squalifica per quattro giornate, in quanto il calciatore si è rivolto all’arbitro a fine gara in forma sbagliata, ma non tale da determinare una simile squalifica, anche perché poi veniva allontanato da propri dirigenti e ritiene che nell’uscire non abbia offeso così gravemente l’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione a tre giornate di gara. La Commissione, - premesso che la squalifica per 2 giornate comminata al calc. BARATTA, a seguito della espulsione dal campo di gioco, non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. e, pertanto, inammissibile come oggetto di reclamo; - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. BARATTA, al termine della partita, chiedeva all’arbitro spiegazioni circa il suo allontanamento e, in disaccordo con quanto gli veniva risposto, cercava di avvicinarsi al direttore di gara, venendo trattenuto da suoi compagni che lo allontavano, mentre indirizzava all’arbitro epiteti offensivi; - ritenuto che il comportamento, del tutto riprovevole, messo in atto dal calc. BARATTA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc, BARATTA DANIELE, ferme restando le due giornate di squalifica connesse all’allontanamento dal terreno di gioco. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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