COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 03/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI Avverso squalifica al 17.10.2012 all. LOMBARDI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 26.9.2012 gara APOSA – CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI del 22.9.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 03/10/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI
Avverso squalifica al 17.10.2012 all. LOMBARDI MATTIA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 26.9.2012
gara APOSA - CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI del 22.9.2012
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame vertendo su provvedimento non impugnabile, ai
sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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