COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 02/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 26/09/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – PRO STARANZANO Con reclamo datato 17.09.2012, spedito con raccomandata il 18.09.2012, l’A.S.D. SAN CANZIAN D’ISONZO eccepiva quanto appresso indicato. “Con comunicato ufficiale n. 38 datato 03 maggio 2012 della Delegazione Provinciale di Trieste e con l’allegato al comunicato ufficiale n. 16 datato 28 agosto 2012 della FIGC regionale (provvedimenti oltre il termine – stagione sportiva 2011/2012) veniva pubblicata la seguente sanzione inerente il Campionato Provinciale Juniores di Trieste: squalifica per tre gare – HURTADO VERA Alvaro Wilber (Pieris) – a gioco fermo, si rendeva protagonista di un episodio di violenza con un giocatore avversario (capitano).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 02/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 26/09/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – PRO STARANZANO Con reclamo datato 17.09.2012, spedito con raccomandata il 18.09.2012, l’A.S.D. SAN CANZIAN D’ISONZO eccepiva quanto appresso indicato. “Con comunicato ufficiale n. 38 datato 03 maggio 2012 della Delegazione Provinciale di Trieste e con l’allegato al comunicato ufficiale n. 16 datato 28 agosto 2012 della FIGC regionale (provvedimenti oltre il termine – stagione sportiva 2011/2012) veniva pubblicata la seguente sanzione inerente il Campionato Provinciale Juniores di Trieste: squalifica per tre gare – HURTADO VERA Alvaro Wilber (Pieris) – a gioco fermo, si rendeva protagonista di un episodio di violenza con un giocatore avversario (capitano). Nella gara del Campionato di Seconda Categoria, Girone “D”, fra San Canzian d’Isonzo e Pro Staranzano, giocata a San Canzian d’Isonzo il 16.09.2012, nell’elenco formazione squadra dell’A.S.D. Pro Staranzano, con il numero 10, risultava scritto il nominativo del calciatore URTADO Alvaro, nato il 17.01.1991.” La Soc. reclamante faceva presente che, a suo avviso, il calciatore, che era stato impiegato dall’A.S.D. Pro Staranzano nella suindicata gara San Canzian d’Isonzo – Staranzano, era il medesimo al quale era stata inflitta la sopraindicata sanzione (tre giornate di squalifica), non scontata alla conclusione della decorsa stagione sportiva (durante la quale militava nella Soc. Pieris); l’A.S.D. San Canzian d’Isonzo faceva rilevare altresì che i dati anagrafici del calciatore suddetto erano stati erroneamente trascritti, nel modo sopraindicato (URTADO Alvaro), nella lista della citata gara del 16.09.2012, e che si trattava, a suo parere, del calciatore HURTADO VERA Alvaro Wilber, così come indicato sul C.U. n. 18 del 03 maggio 2012 della Delegazione Provinciale di Trieste; l’A.S.D. San Canzian d’Isonzo chiedeva, pertanto, a questo organo di giustizia sportiva l’applicazione delle norme previste dal codice di giustizia sportiva La reclamante faceva inoltre rilevare che il calciatore di cui trattasi, nella corrente stagione sportiva 2012-2013, avendo cambiato Società e non avendo più l’età per partecipare al Campionato Juniores, avrebbe dovuto scontare il detto residuo di squalifica “nelle prime gare ufficiali di campionato della nuova Società di appartenenza”. Il reclamo, tempestivo, veniva corredato dall’allegazione dell’assegno riguardante la tassa reclamo nonché dalla prova dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Pro Staranzano, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S. L’A.S.D. Pro Staranzano, entro i termini previsti, non faceva pervenire alcuna controdeduzione in merito al reclamo presentato dall’A.S.D. San Canzian. GENERALITA’ DEL CALCIATORE. Questo Giudice Sportivo ha provveduto innanzi tutto ad esperire gli accertamenti relativi alle esatte generalità del calciatore che aveva preso parte alla suindicata gara del 16.09.2012 e del quale è stata eccepita l’irregolare utilizzazione. Sono state rilevate subito, negli atti sottoindicati, delle differenze riguardanti le generalità del suddetto calciatore come sotto riportato. - Dalla distinta dei calciatori della A.S.D. Pro Staranzano, relativa alla gara A.S.D. San Canzian d’Isonzo – A.S.D. Pro Staranzano del 16.09.2012, emergono i seguenti dati: URTADO Alvaro, nato il 17.01.1991, e come documento di identificazione la carta d’identità n. AO 5982803, rilasciata dal Comune di Ronchi; - dalla distinta dei calciatori della Soc. Pieris, relativa alla gara Fiumicello 2004 – Pieris, valevole per il Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 e disputatasi il 28.04.2012, gara in cui era stata commessa l’infrazione che aveva comportato la squalifica di tre giornate, emergono i seguenti dati: SELL HURTADO Alvaro Wilber, nato il 17.01.1991, e come documento di identificazione la stessa carta d’identità di cui sopra n. AO 5982803, rilasciata dal Comune di Ronchi; - dal C.U. n. 18 del 03.05.2012, pag. 3, della Delegazione provinciale di Trieste, nel paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari, emerge la squalifica di tre gare inflitta ad HURTADO VERA Alvaro Wilber (Soc. Pieris), così come dall’all. 2 al C.U. n. 16 dd. 28.08.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; - nel sistema informatico della F.I.G.C. il citato calciatore risulta come HURTADO VERA Alvaro Wilber, nato a Buenaventura Valle il 17.01.1991; - dalla carta d’identità n. AO 5982803, rilasciata dal Comune di Ronchi dei Legionari il 27.01.2009 ed acquisita agli atti, emergono i seguenti dati: SELL HURTADO Alvaro Wilber, nato a Buenaventura Valle (CO) il 17.01.1991, cittadinanza italiana, residente a Ronchi dei Legionari; sullo stesso documento il calciatore si firma Alvaro Hurtado. Come si può rilevare da quanto sopraesposto, il cognome del citato calciatore viene talvolta indicato parzialmente ed erroneamente (Urtado) e talvolta in modo diverso (Hurtado Vera) rispetto a quello che emerge dalla carta d’identità (SELL HURTADO), ma la data di nascita (17.01.1991), sia nelle distinte di gara che nel sistema informatico della FIGC, coincide sempre con quella indicata sulla suindicata carta d’identità n. AO 5982803 rilasciata dal Comune di Ronchi, con la quale il calciatore medesimo era stato identificato dagli arbitri prima dell’inizio delle gare (sia nella corrente che nella decorsa stagione sportiva) ed i cui estremi risultano indicati sulle liste medesime. Inoltre anche il luogo di nascita (Buonaventura Valle) coincide tra quello indicato sulla carta d’identità citata e quello inserito nel sistema informatico della FIGC. Tutto ciò premesso, si ritiene che il calciatore irregolarmente impiegato con il n.10 dall’A.S.D. Pro Staranzano nella gara del 16.09.2012 contro l’A.S.D. San Canzian sia stato SELL HURTADO Alvaro Wilber (come riportato sulla carta d’identità), nato a Buenaventura Valle il 17.01.1991, e quindi lo stesso che si era reso responsabile dell’infrazione commessa nella gara Fiumicello 2004 – Pieris del 28.04.2012, valevole per il Campionato Provinciale Juniores 2011/2012, e squalificato poi per tre giornate, non eseguite al termine della passata stagione sportiva. LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. Dagli accertamenti esperiti si desume che il Sell Hurtado, all’inizio di questa stagione sportiva, doveva scontare, con la nuova Società di appartenenza, tre giornate di squalifica non avendo lo stesso scontato, entro la conclusione della scorsa stagione 2011/2012, la sanzione (tre giornate) inflittagli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trieste, e pubblicata sul citato C.U. n.38 del 03.05.2012della Delegazione stessa, per infrazione commessa con la squadra juniores del Pieris. Infatti l’ art. 45/1 C.G.S., contenuto nel titolo VI del C.G.S. riguardante l’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attivita’ Giovanile e Scolastica, contempla l’obbligo per il calciatore colpito da squalifica di scontare la stessa in gare ufficiali e recita: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Il sopra richiamato comma 6 dell’art. 22 C.G.S. contempla i residui di squalifiche non scontate nella stagione in cui sono state irrogate e detta le modalità per l’esecuzione dei residui stessi da parte di calciatori che hanno cambiato Società (come nel caso del Sell Hurtado). Il detto comma 6 dell’art. 22 C.G.S. recita testualmente: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Va posto all’attenzione, a questo punto, anche il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle seguenti norme: - art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - art. 19, comma 11.3, recita infine:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dalla detta norma si evince che le squalifiche per una o più giornate di gara, se maturate in gare di Coppa Italia o di Coppa Regione, fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, mentre le sanzioni irrogate in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni vanno scontate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Al riguardo l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. Alla luce di quanto enunciato, il Sell Hurtado non avrebbe potuto scontare il residuo della detta squalifica nella gare valevoli per il 1° turno della Coppa Regione 2012/2013 disputate dalla sua nuova società di appartenenza (A.S.D. Pro Staranzano) per aver maturato la squalifica in competizione diversa dalla Coppa Regione stessa. Non si può non porre infine all’attenzione che, in base all’ordinamento federale, le sanzioni disciplinari, oltre a dover essere sempre eseguite e con immediatezza, vanno interpretate ed applicate nel senso che producano effetto ed assicurino efficacia afflittiva e deterrente. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI. Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante e chiedeva al Comitato Regionale del Friuli-V.G. della FIGC/LND di acquisire dalla Delegazione Provinciale di Trieste i documenti ufficiali relativi alla gara nella quale il calciatore Sell Hurtado aveva commesso l’infrazione per la quale gli era stata irrogata la sanzione eccepita dalla Società A.S.D. San Canzian d’Isonzo nel proprio gravame (tre giornate squalifica) e riportata sul C.U. n. 38 del 03.05.2012 della suddetta Delegazione Provinciale. Dai predetti documenti e da ulteriori accertamenti emergeva quanto sottoriportato. Il calciatore di cui trattasi , nato il 17.01.1991, dopo essere stato identificato dall’arbitro per mezzo della carta d’identità n. AO 5982803 rilasciata dal Comune di Ronchi il 27.01.2009, prese parte alla gara Fiumicello 2004 – Pieris, disputatasi a Fiumicello il 28.04.2012 e valevole per la 13^ e ultima giornata del Campionato Provinciale Juniores organizzato dalla Delegazione provinciale di Trieste. Al suddetto campionato provinciale juniores 2011/2012 potevano partecipare calciatori nati dall’1.1.1993 in poi e che, comunque, avessero compiuto il 15° anno di età ed era consentito l’impiego di un massimo di quattro calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.1991 in poi (C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND). Il calciatore Sell Hurtado partecipò quindi alla menzionata gara in qualità di calciatore “fuori quota”, in quanto nato, come più volte indicato, il 17.01.1991. Verso la fine del predetto incontro il Sell Hurtado veniva espulso perché, a gioco fermo, si rendeva protagonista di un episodio di violenza con un giocatore avversario (capitano), motivo per cui veniva squalificato per tre giornate (C.U. n. 38 del 3 maggio 2012 della Delegazione Provinciale di Trieste). Dopo il 28.04.2012, in cui si svolse l’ultima gara del Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Trieste e come precisato per le vie brevi dalla Delegazione stessa, nessuna altra gara ufficiale valevole per il campionato stesso era stata organizzata dalla suddetta Delegazione. Pertanto, dopo la declaratoria del Giudice Sportivo della predetta Delegazione Provinciale del 3 maggio 2012 (di cui C.U. n. 38 dello stesso giorno),nessuna altra gara ufficiale valevole per il Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 venne disputata dalla Soc. Pieris, ragione per cui al Sell Hurtado residuavano da scontare per intero, al termine della stagione sportiva 2011/2012, le tre giornate di squalifica, inflittegli per l’espulsione del 28.04.2012. Il nominativo del più volte menzionato calciatore veniva anche inserito nell’elenco dei calciatori che non avevano scontato, a conclusione della stagione sportiva 2011/2012, le sanzioni loro inflitte nel corso della stagione stessa e che dovevano pertanto scontarle, per il residuo, nella stagione successiva; tale elenco veniva pubblicato, a titolo puramente informativo, sull’allegato al comunicato ufficiale n. 16 del 28.08.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. Come si evince dagli atti, il Sell Hurtado (in forza al Pieris nella stagione 2011/2012), all’inizio dell’attività ufficiale 2012/2013, cambiava Società e passava all’A.S.D. Pro Staranzano, che lo impiegava, nella corrente stagione sportiva, sia in Coppa Regione che nel campionato di seconda categoria, girone “D” così come sotto indicato. - Gare di Coppa Regione per Società di Seconda Categoria; Romana – Pro Staranzano del 02.09.2012; San Canzian d’Isonzo – Pro Staranzano del 5.9.2012; (non è stato utilizzato nella 1^ giornata della Coppa Regione del 29.8.2012); - Gare del Campionato di Seconda Categoria, girone “D”: Pro Staranzano – Mossa del 09.09.2012 (1^ giornata); San Canzian d’Isonzo – Pro Staranzano del 16.09.2012 (2^ giornata). Si ricorda anche che, sempre in tema di residui di squalifica, la Corte Federale ha espresso il parere (pubblicato sul C.U. della FIGC n. 12/Cf del 12.01.2004) che, qualora ad un calciatore residuano, alla fine di una stagione sportiva, una o più giornate di squalifica, lo stesso deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza, ferma restando il principio di separatezza fra gare di campionato e gare di coppa. Nella corrente stagione sportiva 2012/2013, il Sell Hurtado non avrebbe potuto scontare la sanzione inflittagli in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione (gare del campionato regionale o provinciale juniores) per due distinti motivi: 1) perché ha cambiato Società; 2) nel caso fosse rimasto nella stessa Società, perché non rientrava più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate agli juniores. Pertanto, nella fattispecie in esame, avendo cambiato Società, la predetta squalifica, ai sensi dell’art. 22, punto 6, C.G.S., doveva essere scontata nelle prime tre gare del campionato di seconda categoria della prima squadra della nuova Società di appartenenza (stante il sopraenunciato principio di separazione sanzionatoria tra gare di coppa - Coppa Italia e Coppa delle Regioni – ed altre competizioni, principio di cui all’art. 19, punti 11.1 e 11.3 del C.G.S.). CONCLUSIONI Tutto ciò premesso ed a seguito del predetto reclamo, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Pro Staranzano, in violazione dell’art. 22, punto 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “D”, disputatesi il 16.09.2012 contro l’A.S.D. San Canzian, il calciatore Sell Hurtado Alvaro Wilber senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di tre giornate di squalifica, inflittegli nella stagione sportiva 2011/2012, ritiene che la violazione stessa determini la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. medesimo per la suddetta gara. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. SAN CANZIAN D’ISONZO e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo; 2) infligge all’A.S.D. PRO STARANZANO la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. SAN CANZIAN D’ISONZO – A.S.D. PRO STARANZANO del 16.09.2012 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) commina alla A.S.D. PRO STARANZANO l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. e dell’art. 4, punto 1, C.G.S. per responsabilità diretta; 4) squalifica il calciatore SELL HURTADO Alvaro Wilber alias HURTADO VERA Alvaro Wilber (A.S.D. Pro Staranzano) per una ulteriore giornata; 5) inibisce fino al 12 ottobre 2012 il Signor PIZZOLATO Roberto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Pro Staranzano nella gara del 16.09.20120, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.; 6) rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it