COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEI SIGG.RI MARIUS TRAIAN PITIGOI, GROSSI LUCIANO E STAGLIANO STEFANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO POMEZIA (ALL’EPOCA DEI FATTI UNIPOMEZIA) E AIRONE ARDEA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEI SIGG.RI MARIUS TRAIAN PITIGOI, GROSSI LUCIANO E STAGLIANO STEFANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO POMEZIA (ALL’EPOCA DEI FATTI UNIPOMEZIA) E AIRONE ARDEA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con nota dell’1.3.2012 trasmetteva all’Ufficio della Procura Federale la delibera in cui accoglieva il ricorso della Società TOR SAN LORENZO per aver la Società A.S.D. ATLETICO POMEZIA (all’epoca dei fatti UNIPOMEZIA) utilizzato un calciatore MARIUS TRAIN PITIGOI non in regola con il tesseramento federale, chiedendo a detto Ufficio di verificare la partecipazione del suddetto calciatore ad altre gare con la Società A.S.D. ATLETICO POMEZIA (all’epoca dei fatti UNIPOMEZIA). Dalle indagini esperite dall’Organo Requirente, in effetti, è risultato che il calciatore in questione partecipava illegittimamente alle gare del 24.12.2011 contro la Società NORMA e dell’8.1.2012 contro la Società VIRTUS DIVINO AMORE. La posizione irregolare del calciatore è emersa in quanto l’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio in data 20.1.2012 respingeva il tesseramento del PITIGOI in quanto ancora in forza alla Società AIRONE ARDEA, in qualità di calciatore straniero con status 70 (dilettante comunitario) e quindi, in base alla vigente normativa, non poteva essere oggetto ne’ di trasferimento né di svincolo. Rilevava anche la Procura Federale che le distinte di gara, oggetto del deferimento, venivano sottoscritte dai dirigenti indicati in titolo, in cui attestavano la regolarità di tesseramento del PITIGOI; riteneva quindi che l’avvenuto utilizzo di un calciatore tesserato per altra Società integri la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per cui deferiva i soggetti a questa Commissione Disciplinare Territoriale. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente l’incaricato della Procura Federale, mentre per i deferiti nessuno compariva ne’ pervenivano memorie difensive. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il calciatore PITIGOI MARIUS TRAIAN 2 giornate di squalifica, per il Dirigente GROSSI LUCIANO 1 mese di inibizione, per il Dirigente STAGLIANO STEFANO 2 mesi di inibizione, per la Società A.S.D. ATLETICO POMEZIA (all’epoca dei fatti UNIPOMEZIA) 2 punti di penalizzazione ed € 700 di ammenda e per la Società AIRONE ARDEA € 300 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed in tal senso la Commissione ritiene che venga applicata una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla irregolarità del Campionato. Nel caso in esame appare evidente l’irregolarità sullo svolgimento del Campionato. In relazione alle pene richieste dalla Procura, le stesse appaiono congrue. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare al calciatore PITIGOI MARIUS TRAIAN la squalifica per 2 gare, al Dirigente GROSSI LUCIANO l’inibizione per 1 mese, per il Dirigente STAGLIANO STEFANO per 2 mesi, nulla per la Società A.S.D. ATLETICO POMEZIA (all’epoca dei fatti UNIPOMEZIA) in quanto inattiva a far data dal 12.9.2012 e per la Società AIRONE ARDEA l’ammenda di € 300. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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