COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. PALOMBO BIAGIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. VIRTUS MARTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT. 93 COMMA 1 E 94 COMMA A) E B) DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARTA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. PALOMBO BIAGIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. VIRTUS MARTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT. 93 COMMA 1 E 94 COMMA A) E B) DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARTA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. La Segreteria del Collegio arbitrale presso la L.N.D., in data 26.3.2012, ha trasmesso alla Procura Federale per gli adempimenti del caso, gli atti relativi alla vertenza economica tra l’allenatore MASSIMO PEDRETTI e l’A.S.D. VIRTUS MARTA dai quali si evince che le parti hanno violato, nell’accordo economico, i massimali stabiliti dall’accordo L.N.D. – AIAC. Il Collaboratore della Procura ha rilevato che tra gli atti in questione figura presente, a sostegno della tesi del ricorrente MASSIMO PEDRETTI, la copia dell’accordo economico sottoscritto in data 15.11.2010 dal Sig. PALOMBO BIAGIO – Legale Rappresentante dell’A.S.D. VIRTUS MARTA, peraltro mai depositato presso il competente Comitato Regionale, che riconosce allo stesso PEDRETTI , per l’espletamento delle funzioni di allenatore della prima squadra per la stagione 2010/2011 un premio di tesseramento pari a € 3.600. Rileva il Collaboratore Federale che con la sottoscrizione del predetto accordo sia l’allenatore che il Legale Rappresentante hanno violato il massimale indicato nell’accordo tra la L.N.D. e l’AIAC fissato in 3.000 € per la II Categoria. Ritenuto pertanto che le violazioni del massimale sono da considerarsi violazioni delle norme regolamentari indicate in titolo, la Procura Federale ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti riportati in epigrafe, con esclusione dell’allenatore MASSIMO PEDRETTI nei confronti del quale si deve procedere con separato provvedimento di deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., in base a quanto stabilito dagli artt. 35 e seguenti del Settore Tecnico. La Commissione Disciplinare ha indetto la riunione alla quale era presente il solo Rappresentante della Procura, mentre per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. PALOMBO BIAGIO l’inibizione per mesi 3 e per la Società VIRTUS MARTA € 500 di ammenda. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità del deferiti, così come contestata dall’Organo Requirente, ritenendo tuttavia che le richieste della Procura possano essere lievemente ridimensionate in quanto il mancato deposito dell’accordo economico presso il Competente Comitato Regionale non è obbligatorio per le Società iscritte al Campionato di II Categoria. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare al Sig. PALOMBO BIAGIO l’inibizione per l’inibizione per 45 giorni e per la Società VIRTUS MARTA l’ammenda di € 300. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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