COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MOLON GIANNI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO LATINA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI SALVINI ERNESTO, GRANDE GIANLUCA E CIACCIA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE SOCIETÀ FROSINONE CALCIO E US LATINA CALCIO SRL AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO ROMA FC SRL AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MOLON GIANNI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO LATINA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI SALVINI ERNESTO, GRANDE GIANLUCA E CIACCIA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE SOCIETÀ FROSINONE CALCIO E US LATINA CALCIO SRL AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO ROMA FC SRL AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha esaminato la documentazione trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, riguardante un articolo pubblicato sul quotidiano “LATINA OGGI” del 6.5.2011 in cui veniva riportato la notizia relativa alla seconda edizione del Memorial dedicato a Piero Di Trapano, manifestazione non autorizzata dal predetto Comitato Regionale. In particolare la Procura Federale accertava che nel suindicato articolo si dava atto della partecipazione al Torneo di calciatori della categoria esordienti (classe 1999-2000) delle Società FROSINONE CALCIO, ATLETICO ROMA, LATINA CALCIO e la Società A.S.D. PRO CALCIO LATINA, il cui Presidente MOLON GIANNI in un successivo articolo del citato quotidiano “LATINA OGGI” dichiarazione di essere “l’organizzatore dell’evento” e successivamente alla stessa Procura Federale ammetteva, in buona fede, di non conoscere la norma federale in cui si stabilisce che occorre preventivamente una autorizzazione da parte del Comitato Regionale per lo svolgimento di manifestazioni di quel tipo. Acquisiva, altresì, il collaboratore Federale, i fogli di censimento delle predette Società evidenziando per la Società ATLETICO ROMA che pur essendo non iscritta al Campionato di prima divisione Lega Pro, permaneva, comunque, l’affiliazione di detta Società presso la F.I.G.C. Venivano quindi esaminate le posizioni dei deferiti. Il Sig. ERNESTO SALVINI, responsabile operativo del Settore Giovanile della Società FROSINONE, in una nota sottoscritta dallo stesso ed inviata alla Procura, dichiarava che, attraverso una telefonata avanzata dalla Società PRO LATINA CALIO, gli veniva richiesto di effettuare una gara amichevole, sotto forma di triangolare, e che quindi non gli risultava che potesse essere configurato come torneo. Il Sig. ANDREA GIANLUCA GRANDE, responsabile del Settore Giovanile e dell’U.S. LATINA CALCIO, trasmetteva una dichiarazione in cui attestava che “in relazione alla Manifestazione che si doveva svolgere presso l’impianto dell’A.S.D. PRO LATINA CALCIO la Società non si è interessata della parte organizzativa, ma ha solo accettato l’invito della Società organizzata a partecipare”. La Procura concludeva le indagini e sulla base di documentazione acquisita, rilevava in modo inequivocabile che la Società PRO CALCIO LATINA organizzava il Torneo denominato “MEMORIAL PIERO DI TRAPANO” , in assenza delle necessarie autorizzazioni federali, come ammesso dallo stesso Presidente della Società Sig. MOLON GIANNI. Riteneva anche responsabili delle violazioni normative indicate in titolo i Sigg.ri SALVINI ERNESTO, GRANDE GIANLUCA e CIACCIA MARIO per aver preso parte con le rispettive Società, con le squadre esordienti, al Torneo in questione sebbene lo stesso non fosse autorizzato dalla F.I.G.C. Alla luce di tutto ciò e considerato che la Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società non è stata rispettata, ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti in questione. Questa Commissione si è riunita nella seduta dell’11.9.2012 a cui era presente il Collaboratore della Procura e per i deferiti l’Avv. SIMONE DI LEGINIO, in qualità di legale della Società LATINA CALCIO e del Sig. GIANLUCA GRANDE ed il Sig. ERNESTO SALVINI, mentre per gli altri deferiti nessuno compariva né pervenivano memorie difensive. La Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 4 mesi di inibizione per il Sig. MOLON GIANNI e per la Società PRO LATINA l’ammenda di € 500, per il Sig. ERNESTO SALVINI l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di € 2.000 a carico della Società FROSINONE CALCIO, per il Sig. GIANLUCA GRANDE l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di € 2.000 a carico della Società LATINA CALCIO, per il Sig. MARIO CIACCIA l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di € 2.000 a carico della Società ATLETICO ROMA. A questo punto prende la parola l’Avv. DI LEGINIO, il quale si riporta integralmente alla dettagliata memoria difensiva, nell’interesse del Sig. GIANLUCA GRANDE e nell’interesse della Società U.S. LATINA CALCIO, depositata nei termini, in cui intende sconfessare quanto asserito nei citati articoli del quotidiano “ LATINA OGGI” e che si trattava di una semplice gara amichevole, in memoria del compianto calciatore DI TRAPANO PIETRO, a cui ha preso parte la formazione Categoria Esordienti, invitata solo telefonicamente, a riprova dell’assoluta assenza di formalità proprie di un Memoriale e/o Tornei, poiché l’unico intento era quello di celebrare la scomparsa del DI TRAPANO. Pone in evidenza, il legale, l’assoluta mancanza di un invito formale a partecipare alla Manifestazione, tra l’altro l’assoluta mancanza degli arbitri per la direzione delle partite, sono la riprova che la squadra abbia preso parte esclusivamente ad una gara amichevole anziché ad un Torneo. Il legale conclude nelle due memorie difensive ponendo in evidenza proprio sulla carenza di una prova sufficiente, chiara ed inconfutabile a far emergere una violazione delle Norme Federali ascritte, smentite sia dalle dichiarazioni rese che dalle modalità con cui il cosiddetto “MEMORIAL” è stata improntato. Per quanto attiene in particolare la posizione del Sig. GRANDE, fa presente il legale che, a seguito del contatto telefonico, è stata trasmessa una dichiarazione che attesta la partecipazione del LATINA CALCIO al Torneo, ma che lo stesso non si è interessato alla parte organizzativa. Conclude l’Avv. DI LEGINIO, anche in sede di audizione, che il procedimento è stato solo di carattere prettamente indiziario, mancando la prova della violazione ascritta. Le stesse motivazioni vengono riportate nella memoria difensiva a carico della Società LATINA CALCIO. Per tutte le motivazioni di cui sopra viene richiesto dal Legale il proscioglimento dei deferiti. Anche il Sig. SALVINI, in qualità di Direttore Generale, e rappresentante della Società FROSINONE CALCIO, con delega di rappresentanza depositata in tale circostanza, conferma che non si è trattato di un Torneo o Memorial in quanto non c’è stata alcuna comunicazione o adesione ufficiale, da far emergere che si trattasse di un torneo e non di una gara amichevole. Ci tiene a ribadire la totale buona fede anche della Società FROSINONE CALCIO, Società professionistica abituata a richiedere per simili manifestazioni gli adempimenti necessari e le relative autorizzazioni. Questa Commissione Disciplinare Territoriale dopo aver esaminato con particolare attenzione lo svolgimento dei fatti e tenuto conto delle dettagliate argomentazioni poste in essere dai deferiti sopraccitati, ritiene che alcune osservazioni possono essere prese in considerazione. Preliminarmente questo Organo di Giustizia Sportiva vuole porre all’attenzione che la responsabilità dell’accaduto va addebitata principalmente alla Società PRO LATINA CALCIO, nella figura del Presidente Sig. MOLON GIANNI, il quale ammette dinanzi agli Organi Inquirenti di non conoscere le norme regolamentari fissate per l’organizzazione di detti Tornei. Ciò ovviamente ha creato conseguenze disciplinari per le Società invitate a detta manifestazione, le quali prima di accettare la partecipazione avrebbero dovuto informarsi dell’esistenza o meno dell’autorizzazione concesse dal Comitato Regionale. Le difese avanzate dai deferiti appaiono a questa Commissione Disciplinare abbastanza convincenti, quali la mancanza dell’esistenza di referti arbitrali per gli incontri disputati, che fanno desumere il carattere amichevole delle partite in questione. Ed è proprio in virtù di tutto questo che si ritiene di non accogliere del tutto le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura, riconoscendo per i Dirigenti deferiti la buona fede nei loro comportamenti avuti nella circostanza, ai quali può essere addebitato solamente una maggiore attenzione in situazioni del genere. Per quanto attiene le Società FROSINONE CALCIO e LATINA CALCIO, responsabili oggettivamente dell’accaduto, gli importi delle ammende proposte dalla Procura possono essere lievemente aumentate, tenuto conto della loro attività in campo professionistico. Detto tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di inibire il presidente della Società PRO LATINA CALCIO, Sig. MOLON GIANNI per mesi 5 e di comminare alla Società PRO LATINA l’ammenda di € 500. Ai Dirigenti Sig. GRANDE GIANLUCA , Sig. SALVINI ERNESTO e Sig. CIACCIA MARIO di infliggere il provvedimento dell’ammonizione con diffida. Di comminare alle Società LATINA CALCIO e FROSINONE CALCIO l’ammenda di € 2.500. Nulla a carico della Società ATLETICO ROMA in quanto inattiva a far data dal 30.6.2012. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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