COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COPPOLA BENITO, DIRIGENTE DELLA SS CASSINO E DELLA S.S. CASSINO S.R.L.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COPPOLA BENITO,
DIRIGENTE DELLA SS CASSINO E DELLA S.S. CASSINO S.R.L.
Con atto del 25 giugno 2012 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione
Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Coppola Benito, all’epoca dei fatti segretario e procuratore
speciale della S.S. Cassino s.r.l. , per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del
CGS in relazione al C.U. n. 1 della LND per la stagione sportiva 2010/2011, paragrafo 14 pagina
42, ed in riferimento agli articolo 94 comma 1 lettera B delle NOIF e 42 comma 1 del Regolamento
della Lega Nazionale Dilettanti, e la società S.S. Cassino s.r.l. della violazione dell’articolo 4
comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta
antiregolamentare ascritta al proprio dirigente e tecnico. A sostegno del deferimento l’Organo
Requirente deduceva che il Collegio Arbitrale della L.N.D. nel procedimento relativo alla vertenza
instaurata dal Sig. Di Paolo Davide, allenatore dilettante, nei confronti della S.S. Cassino s.r.l.
relativa al mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione 2009/2010, aveva accertato
che era stato stipulato un accordo economico che superava i massimali previsti dall’accordo fra la
L.N.D. e l’A.I.A.C.; risultava infatti pattuito un compenso di € 3.600,00 mentre il massimale era
stato stabilito in € 3.000,00 come riportato nel C.U. 1 della stagione 2010/2011 paragrafo 14
pagina 42.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone
avviso alle parti ed assegnando ai deferiti il termine per il deposito di memorie e deduzioni
difensive.
Faceva pervenire memoria il Sig. Benito Coppola che protestava la sua estraneità ai fatti in quanto
l’accordo economico de quo era stato sottoscritto dall’amministratore unico della società e non da
lui. Né poteva sostenere l’accusa la circostanza che il deferito fosse in possesso di una procura di
rappresentanza, in quanto questa aveva mero carattere sussidiario e di supplenza rispetto ai ben
più ampi poteri riservati all’amministratore unico e legale rappresentante della società.
Alla riunione, presente il legale munito di procura speciale del Sig. Coppola, non compariva invece
alcuno in rappresentanza della società Cassino.
Preliminarmente il rappresentante del deferito Coppola ha inoltrato la proposta di applicazione
della sanzione ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS, sottoscritta per approvazione dal rappresentante
della Procura Federale da cui è risultata una sanzione finale di giorni 40 di inibizione (sanzione
base mesi due di inibizione ridotta di un terzo ai sensi dell’articolo 23 CGS).
Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso per l’affermazione di responsabilità
della S.S. Cassino per le violazioni ascritte e l’applicazione dell’ammenda di € 400,00.
Ritiene la Commissione che la sanzione applicata ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS sia congrua e
quindi dispone in conformità.
In relazione alla sanzione da applicare alla società Cassino, ritenuto che il deferito Coppola,
rivestente la carica di procuratore speciale della società, ha ammesso l’addebito con la proposta di
applicazione concordata della sanzione, si ritiene, in carenza di qualsiasi deduzione difensiva, che
la sanzione richiesta dalla Procura Federale sia congrua e proporzionata rispetto alla violazione
contestata che si caratterizza per la tenuità del comportamento antiregolamentare sia in rapporto
alle modalità del fatto che del quantum pattuito in eccesso rispetto al consentito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di applicare ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS a Coppola Benito la sanzione di giorni 40 di
inibizione.
Di ritenere la S.S. Cassino s.r.l. responsabile delle violazioni ascritte e di irrogare alla stessa la
sanzione dell’ammenda di € 400,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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