COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAMORGESE VALERIO, CALCIATORE DELLA SS ROMULEA E DELLA S.S. ROMULEA ASD.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAMORGESE VALERIO, CALCIATORE DELLA SS ROMULEA E DELLA S.S. ROMULEA ASD. Con atto del 21 giugno 2012 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Lamorgese Valerio, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della S.S. Romulea , per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS ed in riferimento agli articolo 30 comma 2 e 4 e la società S.S. Romulea ASD. della violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo Requirente deduceva che l’allenatore della società Juventude Terracina, Sig. Giovanni Perrotta, aveva denunciato alla Procura Federale il comportamento del Sig. Valerio Lamorgese, che si era costituito parte civile nel procedimento penale a carico del Perrotta senza aver richiesto alla F.I.G.C. la prevista autorizzazione ex articolo 30 comma 4 dello Statuto Federale. A seguito delle indagini esperite era emerso che effettivamente il Lamorgese si era costituito parte civile nel procedimento penale 202/09 pendente innanzi al Giudice di Pace Penale del Tribunale di Latina a carico del Perrotta, imputato per il reato p.p. dall’articolo 582 c.p. per aver procurato al Lamorgese lesioni, con prognosi di giorni sei, cingendolo al collo con violenza tanto da bloccargli il respiro, facendolo divenire cianotico. L’indagine appurava altresì che in esito alla gara del campionato Allievi Regionali Juventude Terracina – Romulea del 21-12-2008, il Giudice Sportivo competente aveva applicato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 250, nonché la squalifica di vari calciatori per due giornate di gara; si era altresì accertato che il Lamorgese non aveva richiesto alcuna autorizzazione per presentare in giudizio la costituzione di parte civile contro il Perrotta. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone avviso alle parti ed assegnando ai deferiti il termine per il deposito di memorie e deduzioni difensive.Faceva pervenire memoria la S.S. Romulea ASD che sottolineava preliminarmente che il calciatore Lamorgese aveva interrotto il tesseramento con la SS Romulea il 30 giugno 2009 firmando il tesseramento per la successiva stagione sportiva con altra società. Nel merito rilevava come non fosse in contestazione il diritto del Lamorgese di adire l’Autorità Giudiziaria in materia penale con la presentazione di una denuncia o di una querela , diritto ormai per consolidata Giurisprudenza sia del Collegio Arbitrale che del TNAS riconosciuto al tesserato senza la preventiva autorizzazione, in ossequio al rispetto dei principi costituzionali contenuti negli articoli 24 e 25 della Carta, ma la costituzione di parte civile, che era avvenuta, per quanto a conoscenza della società, dinanzi al Giudice di Pace di Terracina all’udienza del 22-9-2011 in epoca ben successiva alla fine del vincolo dell’atleta con la società deferita . Alla riunione era presente il legale munito di procura speciale della S.S. Romulea ASD nonché il calciatore Lamorgese assistito dal proprio legale. Preliminarmente il Lamorgese ha inoltrato la proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS, sottoscritta per approvazione dal rappresentante della Procura Federale da cui è risultata una sanzione finale di mesi tre di squalifica ed € 250,00 di ammenda (sanzione base mesi sei di squalifica ed ammenda di € 500,00 ridotta della metà ai sensi dell’articolo 24 CGS). Il rappresentante della Procura Federale, viste le memorie difensive trasmesse nei termini, ha invece concluso per il proscioglimento della S.S. Romulea. Ritiene la Commissione che la sanzione applicata ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS non sia congrua ed adeguata alle incolpazioni. Innanzitutto, come è principio costante seguito dalla Commissione, a carico dei tesserati non professionisti, non possono essere applicate sanzioni pecuniarie. Ciò in conformità della statuizione dell’articolo 19 n. 6 del CGS che riserva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara. Dalla lettura degli atti emerge poi la non colpevolezza del deferito rispetto alle violazioni ascritte. Viene infatti contestato al Lamorgese di non aver richiesto al Consiglio Federale l’autorizzazione a presentare l’atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale già instaurato innanzi al Giudice di Pace di Terracina, sezione penale, a carico del tesserato Perrotta Giovanni, ciò in violazione del vincolo di giustizia contenuto nell’articolo 30 comma 2 e 4 dello Statuto Federale. L’addebito è però insussistente. Infatti la norma statutaria impone ai tutti i tesserati il rispetto delle decisioni degli Organi Federali sia in materia economica, tecnica o disciplinare, ed il divieto di adire la Giustizia ordinaria per eludere i procedimenti federali od impugnare le decisioni assunte dai detti Organi. La costituzione di parte civile nel procedimento penale introduce nel processo l’istanza della parte offesa volta ad ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in suo favore. E’ quindi evidente che colui che deposita la costituzione di parte civile non da’ impulso al processo penale che proseguirebbe comunque per suo conto, né mira evidentemente ad eludere alcuna decisione della Federazione che giammai potrebbe condannare un tesserato a risarcire i danni ad altro tesserato per un comportamento doloso tenuto nell’evento sportivo od a margine di questo, in quanto tale procedimento non è tra quelli contemplati nell’Ordinamento Federale. Quindi il Lamorgese non ha né eluso un provvedimento degli Organi disciplinari, che non poteva essere assunto, né ha derogato dal vincolo di giustizia, in quanto non avrebbe potuto adire alcun Organo Federale per richiedere la soddisfazione della sua istanza di risarcimento del danno. Dalla lettura orientata costituzionalmente delle norme statutarie discende quindi che il vincolo di giustizia non opera né per l’instaurazione del processo penale, in quanto a ciò osta la lettera e lo spirito degli articoli 24 e 25 della Costituzione, naturalmente non derogabili da alcun ordinamento infrastatuale, né per l’esercizio delle azioni all’interno del processo penale, e quindi per la costituzione di parte civile e la citazione del responsabile civile. Dal proscioglimento del calciatore discende quello della società di appartenenza che, tra l’altro, non era la deferita, in quanto effettivamente nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, la costituzione di parte civile può avvenire solo dopo la notifica alle parti della citazione a giudizio. Non vi è in atti la copia della notifica alle parti della citazione a giudizio ma, in ogni caso, tale adempimento è avvenuto dopo il 1 febbraio 2011, data del deposito in segreteria dell’atto sottoscritto dal Pubblico Ministero della Procura di Latina, e quindi in epoca ben successiva allo svincolo del calciatore dalla Romulea che data 30 giugno 2009. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni ascritte.
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