COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAUDENZI MICHELE SEGUITO GARA SAMMARTINESE/VILLA SAN MARTINO DEL 22.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 34 del 26.9.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAUDENZI MICHELE SEGUITO GARA SAMMARTINESE/VILLA SAN MARTINO DEL 22.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 34 del 26.9.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GAUDENZI Michele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sammartinese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur con qualche offesa, nei confronti dell’arbitro; con comportamento quindi deprecabile, ma senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Gaudenzi, a fine gara, avvicinatosi alla porta dello spogliatoio, ma rimanendone ad una distanza di circa tre metri ed ancor più da lui che ne stava all’interno, lo insultò reiteratamente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Gaudenzi Michele responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sammartinese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GAUDENZI Michele a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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