COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE: – PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI NEMO MASSIMILIANO, PAOLONI ENRICO E SEVERINI LUCA; – – PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TADDEI KRISTIAN; SEGUITO GARA OSIMO STAZIONE/VILLA MUSONE DEL 15.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE: - PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI NEMO MASSIMILIANO, PAOLONI ENRICO E SEVERINI LUCA; - - PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TADDEI KRISTIAN; SEGUITO GARA OSIMO STAZIONE/VILLA MUSONE DEL 15.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. nr. 30, sanzionava i calciatori indicati in epigrafe: i primi tre per il comportamento offensivo e minaccioso dagli stessi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro; il quarto perché espulso per insulti e frasi offensive rivolte al medesimo direttore di gara. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’Osimo Stazione Calcio A.S.D. chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati in quanto il comportamento degli stessi, sia pur deprecabile, sarebbe stato determinato dal grave infortunio – frattura dell’ulna destra - occorso al loro compagno di squadra Rossini Matteo non rilevato dall’arbitro; peraltro, con prosecuzione del gioco e rete decisiva degli avversari. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo; • ritenuto che le condotte ascritte ai calciatori sanzionati, pur con le specifiche modalità, possano, tutte, essere ricomprese nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato l’Osimo Stazione Calcio A.S.D. in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore NEMO Massimiliano e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore PAOLONI Enrico e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame la sanzione della squalifica inflitta al calciatore SEVERINI Luca e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame la sanzione della squalifica inflitta al calciatore TADDEI Kristian e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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