COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SCHIETI AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRINI MICHELE; SEGUITO GARA SCHIETI/FALCO ACQUALAGNA DEL 16.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. SCHIETI AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 500,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’;
- SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRINI MICHELE;
SEGUITO GARA SCHIETI/FALCO ACQUALAGNA DEL 16.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 500,00 alla S.S. SCHIETI per il comportamento ascritto ai propri sostenitori durante e dopo il termine della gara nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per quattro gare effettive al calciatore Alessandrini Michele per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro.
Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la S.S. Schieti, chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore, ritenuta comunque eccessiva, e l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società.
A dire della reclamante:
- il calciatore Alessandrini Michele, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritenuto dallo stesso ingiusto, si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, ma senza offenderlo né usare frasi intimidatorie e, soprattutto, senza avvicinarsi allo stesso con fare minaccioso; non risponderebbe altresì al vero che il medesimo calciatore fu allontanato dai suoi compagni di squadra: questi se ne andò da solo, di corsa, verso lo spogliatoio manifestando solamente la sua incredulità per la ritenuta ingiusta punizione subita;
- i propri sostenitori non avrebbero posto in essere le violazioni loro contestate;
- il direttore di gara lasciò indisturbato l’impianto sportivo, peraltro dopo essersi trattenuto a lungo nello spogliatoio a lui riservato, e nessuno dei presenti protestò nei suoi confronti;
- solo in un bar di CàGallo, paese a circa tre chilometri da Schieti - fuori quindi dalla zona di vigilanza della società - ove l’arbitro si era fermato, incontrò tre ragazzi sostenitori dello Schieti, uno dei quali, riconosciutolo, gli si avvicinò al finestrino dell’autovettura e, secondo il loro racconto, lo rimproverò e lo insultò, ma senza comunque metterne in pericolo l’incolumità fisica.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente descritto la condotta messa in atto dal calciatore sanzionato, confermando altresì i comportamenti ascritti ai sostenitori della reclamante, in particolare quanto avvenuto dopo la gara, nella strada per fare ritorno a casa.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori durante e dopo il termine dell’incontro, le cui modalità e la cui gravità non consentono l’invocata riduzione della sanzione pecuniaria impugnata: l’arbitro infatti merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Alessandrini Michele integri la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, la cui sanzione deve essere cumulata con quella derivante dalla sua espulsione;
• ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla società debba essere confermata, mentre quella inflitta al calciatore può essere ridotta;
• ritenuto, infine, di dover trasmettere alla Procura Federale della FIGC, per le valutazioni e le iniziative di competenza, le dichiarazioni del tesserato Alessandrini Michele riportate negli articoli di giornale allegati al reclamo;
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S. SCHIETI in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore ALESSANDRINI Michele e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- respinge il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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