COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SCHEMBARI Antonino, già Presidente della Società A.C.D. RIVOLI e la società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SCHEMBARI Antonino, già Presidente della Società A.C.D. RIVOLI e la società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. Con due distinti atti del 25.5.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. SCHEMBARI Presidente del RIVOLI CALCIO per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 33 del 29.7.2011 e n. 72 del 18.9.2011, rispettivamente emesse all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed i propri calciatori MANGANO Gianluca e FABBRINI Andrea, la Società RIVOLI CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 13.2.2012 inviata alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si comunicava l’omesso deposito di documentazione attestante l’adempimento degli obblighi di pagamento imposti dalla Commissione Accordi Economici nei provvedimenti sopra indicati. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 21.9.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. BAELI Francesco, attuale Presidente del RIVOLI, assistito dagli avvocati Giovanna D’ADAMO del Foro di Vercelli e Mauro ANETRINI del Foro di Torino. Restava assente il sig. SCHEMBARI. Dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni uno di inibizione a carico del sig. SCHEMBARI, quattro punti di penalizzazione in classifica ed € 4.500 di ammenda a carico della società RIVOLI. I difensori della Società giustificavano l’inadempimento con l’irregolarità delle notifiche dei provvedimenti della Commissione accordi economici e con il disordine amministrativo ereditato dalla precedente gestione sotto la presidenza SCHEMBARI. In proposito venivano richiamati gli atti relativi alla successione nella carica dai quali si evince che l’ex Presidente deferito si era impegnato a saldare personalmente tutti i debiti assunti dalla AC.D. RIVOLI durante la propria gestione. Veniva altresì prodotta documentazione relativa ad asseriti ammanchi nelle casse sociali in detto periodo e si chiedeva di dichiarare la Società esente da responsabilità ovvero di contenere nei minimi la sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Solo uno dei fatti oggetto del presente procedimento appare pienamente provato e, precisamente, quello concernente il calciatore Andrea FABBRINI, il quale, con lettera pervenuta alla Procura Federale il 29.2.2012, ha segnalato il mancato pagamento, nei termini previsti dalla norma, della somma a lui dovuta, è appena il caso di ricordarlo, dalla società RIVOLI, indipendentemente dagli accordi assunti nei rapporti tra Presidente uscente e Società nel caso di mutamento della compagine sociale. Va in proposito precisato che, come ha sostenuto il rappresentante della Procura Federale, le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva si presumono conosciute dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui vengono riportate, essendo irrilevante, ai fini che occupano, la regolarità della notifica del provvedimento. Quanto al caso relativo al calciatore Gianluca MANGANO, la mancata produzione di documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte della Società incolpata come segnalato dal Presidente del Comitato Regionale, non appare sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’illecito, ovverosia il mancato pagamento nei termini. In assenza di indicazioni del giocatore interessato, non si può ragionevolmente escludere che lo SCHEMBARI abbia fatto fronte agli obblighi contratti con la nuova presidenza liberandola dall’onere di pagamento. Peraltro, l’ex Presidente deferito va dichiarato esente da ogni responsabilità essendo egli cessato dalla carica fin dal 10.8.2011 ovverosia in data anteriore alla scadenza del termine per effettuare il primo dei due pagamenti decretati dalla CAE di cui al capo di incolpazione. La A.C.D. RIVOLI va, dunque, dichiarata direttamente responsabile per un fatto ascrivibile al proprio (attuale) Presidente e, avuto riguardo alle carenze organizzative ereditate, come la Società ha avuto modo di dimostrare, appare equo applicare alla medesima le seguenti sanzioni: un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato in corso ed € 1.000,00 (mille0) di ammenda, fatti salvi, ovviamente, gli obblighi di pagamento delle somme dovute ai giocatori sopra indicati ove non vi si fosse ottemperato. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara la Società RIVOLI responsabile dell’illecito disciplinare ascritto in relazione al giocatore FABBRINI e, per l’effetto, applica alla medesima le sanzioni dell’ammenda per € 1.000,00 (mille0) e della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso. - dichiara il sig. SCHEMBARI Antonino esente da responsabilità in riferimento ad entrambi gli illeciti disciplinari ascritti.
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