CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 2 ottobre 2012 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Ascoli Calcio 1898 SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 2 ottobre 2012 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Ascoli Calcio 1898 SpA I L P R E S I D E N T E VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Paolo Scotti nei confronti della Ascoli Calcio 1898 SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1627 del 29 giugno 2012; VISTA la memoria difensiva di parte intimata, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1861 del 26 luglio 2012; VISTO il proprio provvedimento n. 1905 del 1 agosto 2012 con il quale convocava le parti, ai sensi dell’art. 19 del Codice e su istanza della parte intimata, che chiedeva al Presidente di dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite; RILEVATA la comparizione di entrambe le parti all’udienza convocata per il giorno 17 settembre 2012; CONSIDERATO che la giurisprudenza arbitrale intervenuta nella materia dopo la sentenza del TAR Lazio 11 novembre 2010 n. 33427 e la modifica del Regolamento agenti dei calciatori disposta dal Consiglio federale con C.U. n. 100 del 3 marzo 2011 non escludono la possibilità degli agenti predetti di compromettere in arbitri le controversie insorte nei confronti di calciatori, di società affiliate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di altri agenti quanto tutte le parti concordino nella deroga alla giurisdizione statale in relazione a diritti disponibili; RILEVATO che, nella specie, la parte intimata – Ascoli Calcio 1898 SpA – ha ribadito, attraverso il suo difensore, la ferma opposizione della società a sottostare alla definizione della controversia innanzi al Tribunale; RITENUTO , in tale situazione, ravvisabile la incompetenza manifesta del Tribunale ai sensi dell’art. 19 del Codice; D I C H I A R A Sentite le parti e ai sensi dell’art. 19 del Codice, la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali. Roma, 2 ottobre 2012 F.to Alberto de Roberto
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it