CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 2 ottobre 2012 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Ascoli Calcio 1898 SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 2 ottobre 2012 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Ascoli Calcio 1898 SpA
I L P R E S I D E N T E
VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012
e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo
sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di
giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da
parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e
pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Paolo Scotti nei confronti della
Ascoli Calcio 1898 SpA, protocollata nel registro della Segreteria del
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1627 del
29 giugno 2012;
VISTA la memoria difensiva di parte intimata, protocollata nel registro della
Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”)
al n. 1861 del 26 luglio 2012;
VISTO il proprio provvedimento n. 1905 del 1 agosto 2012 con il quale
convocava le parti, ai sensi dell’art. 19 del Codice e su istanza della
parte intimata, che chiedeva al Presidente di dichiarare la manifesta
incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite;
RILEVATA la comparizione di entrambe le parti all’udienza convocata per il giorno
17 settembre 2012;
CONSIDERATO che la giurisprudenza arbitrale intervenuta nella materia dopo la
sentenza del TAR Lazio 11 novembre 2010 n. 33427 e la modifica del
Regolamento agenti dei calciatori disposta dal Consiglio federale con
C.U. n. 100 del 3 marzo 2011 non escludono la possibilità degli agenti
predetti di compromettere in arbitri le controversie insorte nei confronti
di calciatori, di società affiliate dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio e di altri agenti quanto tutte le parti concordino nella deroga alla
giurisdizione statale in relazione a diritti disponibili;
RILEVATO che, nella specie, la parte intimata – Ascoli Calcio 1898 SpA – ha
ribadito, attraverso il suo difensore, la ferma opposizione della società
a sottostare alla definizione della controversia innanzi al Tribunale;
RITENUTO , in tale situazione, ravvisabile la incompetenza manifesta del
Tribunale ai sensi dell’art. 19 del Codice;
D I C H I A R A
Sentite le parti e ai sensi dell’art. 19 del Codice, la manifesta incompetenza del Tribunale a
conoscere in sede arbitrale della lite.
Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti
consequenziali.
Roma, 2 ottobre 2012
F.to Alberto de Roberto