LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 08/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 08/10/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori
delle Società Chievo Verona – Internazionale – Milan – Napoli - Torino hanno, in violazione
della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.