LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 09/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. MODENA – Soc. CESENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 09/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. MODENA – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 9.34 del 8 ottobre 2012) segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 27° del primo tempo, dal calciatore Damjan Dokovic (Soc. Cesena) nei confronti del calciatore Moretti Federico (Soc. Modena); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il gesto compiuto dal Dokovic, sicuramente intenzionale, costituisce una condotta riprovevole e congruamente sanzionabile, qualora “vista”, dal Direttore di gara; ritenuto che per converso, che il gesto compiuto dal Dokovic oltre ad essere carente di quella concreta “potenzialità lesiva” che, per costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, deve connotare la “condotta violenta” rilevante ex art. 35 1.3), avviene contemporaneamente alla scorrettezza messa in atto dal Moretti nei suoi confronti; pertanto, non è sanzionabile, in questa sede, ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS, P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Damjan Dokovic (Soc. Cesena).
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