COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE LA MORGIA GIOVANNI FINO AL 24.10.2012; SQUALIFCHE PER CINQUE TURNI AI CALCIATORI PROSINI MIRKO E DI ODOARDO FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / AMATORI PASSO CORDONE, DISPUTATA IL 23.9.2012 PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. N°15 del 27.9.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE LA MORGIA GIOVANNI FINO AL 24.10.2012; SQUALIFCHE PER CINQUE TURNI AI CALCIATORI PROSINI MIRKO E DI ODOARDO FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / AMATORI PASSO CORDONE, DISPUTATA IL 23.9.2012 PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. N°15 del 27.9.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la società A.S.D. Tre Ville ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., quanto al La Morgia, per avere offeso l’arbitro e consentito l’ingresso di tifosi locali sul terreno di gioco, che rivolgevano ingiurie alla terna arbitrale; quanto al Di Odoardo, per avere, a fine gara, tentato di colpire l’arbitro con una pallonata senza riuscirvi, offendendolo e quanto al Prosini, per avere minacciato ed ingiuriato la terna arbitrale e per avere, ripetutamente, tentato di scagliarsi contro la terna stessa. Ha dedotto l’appellante la erroneità della decisione, in quanto, in relazione all’addebito mosso al La Morgia, il fatto contestato non era avvenuto, per essere rimasti sempre chiusi i cancelli, quanto al Prosini, pur essendosi tolta la maglia, si era limitato a protestare in maniera smodata e quanto, infine, al Di Odoardo, non rispondeva al vero il lancio del pallone, anche perché si trovava a venticinque metri dal direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello, limitatamente alla posizione del La Morgia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, punto 3), C.G.S. Quanto, invece, alle sanzioni inflitte ai calciatori Prosini e Di Odoardo, le stesse debbono ritenersi congrue ed adeguate e vanno, pertanto confermate, anche in considerazione che le ragioni addotte dall’appellate non trovano riscontro negli atti ufficiali in possesso di questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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