COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PETROSINO GIAMPAOLO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCATENA MICHELE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DEL SIG. ORLANDI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCATENA MICHELE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA E AVENDO APPOSTO APOCRIFAMENTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL TECNICO SCATENA MICHELE NEL FOGLIO CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO, DEPOSITATO PRESSO IL C.R.A. IN DATA 10.7.2011; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO E A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. SCATENA MICHELE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PETROSINO GIAMPAOLO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCATENA MICHELE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DEL SIG. ORLANDI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCATENA MICHELE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA E AVENDO APPOSTO APOCRIFAMENTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL TECNICO SCATENA MICHELE NEL FOGLIO CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO, DEPOSITATO PRESSO IL C.R.A. IN DATA 10.7.2011; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO E A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. SCATENA MICHELE. Con nota dell’1.08.2012, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandate rr.rr. di ritorno del 28.08.2012 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’8.10.2012, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Orlandi Antonio, in proprio e quale legale rappresentante della società A.S.D. Virtus Capistrello. Il soggetto deferito presente chiedeva per sé e per la società A.S.D. Virtus Capistrello, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi due e giorni venti di inibizione per il Sig. Orlandi e € 330,00 di ammenda per la società. Il rappresentante della Procura ha, inoltre, illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti non comparsi e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Petrosino Giampaolo, mesi tre di inibizione; A.S.D. Castel di Sangro, ammenda di € 1.000,00. Osserva la Commissione che, quanto alle pene patteggiate dai soggetti presenti, le stesse possono ritenersi congrue ed adeguate; quanto, invece, alla posizione dei soggetti non presenti, ritiene la Commissione che la loro responsabilità si evinca per tabulas e, pertanto, gli stessi vanno sanzionati come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a richiesta delle parti, applica le seguenti sanzioni: mesi due e giorni venti di inibizione per il Sig. Orlandi Antonio e € 330,00 di ammenda per la società A.S.D. Virtus Capistrello. Ritenuta altresì la responsabilità degli altri soggetti deferiti, applica agli stessi le seguenti sanzioni: Petrosino Giampaolo, mesi tre di inibizione; A.S.D. Castel di Sangro, non luogo a provvedere, in quanto la stessa società, in base agli atti ufficiali in possesso di questo Comitato, risulta essere inattiva. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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