COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 205. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACQUAVELLA – GARA ACQUAVELLA I TORCHIARA CALCIO DELL’8.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
205. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACQUAVELLA – GARA ACQUAVELLA I TORCHIARA
CALCIO DELL’8.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero,
la reclamante ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Salerno (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della nominata Delegazione di
Salerno, n. 37 del 5.4.2012, pagina 1332), relativa alla gara in epigrafe. Con tale delibera, il Giudice
Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo presentato dalla società Torchiara Calcio, avverso la
presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori sigg. Santoro Paolo e Pinto
Alfredo, tesserati a favore della società Acquavella. Questa C.D.T. ritiene fondato il reclamo
proposto dalla società Acquavella. Invero, come anche dalla stessa società evidenziato, risulta
accertato che: 1) la gara Acquavella – Torchiara Calcio si è svolta in data 8.3.2012 e non il
12.2.2012; 2) la squalifica dei calciatori Santoro Paolo (3 giornate) e Pinto Alfredo (1 giornata) è
stata effettivamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n.
31 dell’8.3.2012, alla pagina 1085 (i refusi che si rinvengono a pie’ di pagina, relativi alla stessa ed
al numero di Comunicato Ufficiale, non assumono rilevanza, per quel che qui interessa); 3) i
calciatori predetti non erano stati sanzionati quali “espulsi dal campo”, ma bensì quali “non espulsi
dal campo”, nella gara del 29.2.2012, alla quale si riferivano le sanzioni pubblicate sul già citato
Comunicato Ufficiale dell’ 8.3.2012, n. 31. Pertanto, i calciatori Santoro Paolo e Pinto Alfredo
avevano titolo a partecipare alla gara in questione, non avendo violato l’art. 22 del Codice di
Giustizia Sportiva, a norma del quale, nei casi in cui non vi sia stata espulsione nel corso della gara,
le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale a cui si riferisce.
P.Q.M.
DELIBERA
In riforma della decisione del medesimo G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla
società Acquavella e di omologare il risultato acquisito sul campo (3-0 a favore della società
Acquavella); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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