COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11.10.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/10/2012 QUILIANO A.S.D. – PRAESE 1945 IL GIUDICE SPORTIVO
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 11.10.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 6/10/2012 QUILIANO A.S.D. - PRAESE 1945
IL GIUDICE SPORTIVO
Premesso che dal referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe risulta che: Al 5' del primo tempo il n. 11 della società Prese 1945, ODICINO THOMAS, ed il n. 4 della società Quiliano, BACI JULI, nel tentativo di recuperare di testa un pallone si scontravano con violenza tale da rimanere entrambi privi di sensi per circa dieci minuti rendendo necessario l'intervento dei sanitari. Il signor ODICINO riportava un taglio lungo la tempia sinistra dal quale fuoriusciva molto sangue. Il massaggiatore della società Praese 1945 riusciva a fargli riprendere conoscenza dopo 10'. Il ragazzo si rialzava e si dirigeva verso l'ambulanza, intervenuta sul posto, senza ricordare nulla di quanto accaduto. Il signor BACI riprendeva i sensi solo dopo l'intervento dei sanitari, mentre veniva trasportato, in barella, fuori dal campo. I giovani giocatori, a seguito delle gravi conseguenze lesive riportate in occasione dello scontro, venivano accompagnati presso l'Ospedale S.Paolo di Savona. La partita subiva una sospensione di circa 20' ma al momento di riprendere il giuoco i capitani di entrambe le squadre, con l'avvallo dei rispettivi dirigenti, chiedevano, di comune accordo, la sospensione della gara che veniva loro accordata dal Direttore di Gara. In considerazione del fatto che: - La scelta operata dai dirigenti delle due società è stata determinata da un evento straordinario ed imponderabile relativo alla salute di due giovani giocatori; - L'estrema gravità dell'episodio ha turbato profondamente ed indiscutibilmente tutti i giovani atleti presenti sul campo ; - La scelta di non disputare la gara, operata di comune accordo dai Dirigenti delle società coinvolte, ha dimostrato un profondo rispetto dei valori sociali di primaria importanza quali la solidarietà ed il rispetto per la vita umana;
- Tale decisione si rivela, pertanto, meritevole di apprezzamento e condivisione in senso assoluto oltre che profondamente educativa per ragazzi in giovane età.
Delibera
La RIPETIZIONE DELLA GARA secondo le prescrizioni che saranno determinate dalla Segreteria del Comitato Regionale.
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