COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. BOHLEN THIERRY JEAN RODOLPHE per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle NOIF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. BOHLEN THIERRY JEAN RODOLPHE per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle NOIF FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 14.06.12, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. Bohlen Thierry Jean Rodolphe, di nazionalità elvetica, il quale nell’ambito della procedura volta ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società A.C. PICCOLO PRINCIPE, aveva dichiarato di non essere stato tesserato per società straniere; al contrario, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Federazione Tedesca Calcio, si era accertato che il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per il club F.C. Sportfreunde Heppenheim. All’udienza del 28.9.2012, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Bohlen Thierry Jean Rodolphe. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi quattro di squalifica per il sig. Bohlen Thierry Jean Rodolphe. MOTIVI DELLA DECISIONE Vista la richiesta formulata dal calciatore Bohlen Thierry Jean Rodolphe di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate al calciatore incolpato. Considerato che l’entità della sanzione proposta appare congrua. P. Q. M. la Commissione Disciplinare applica al signor BOHLEN THIERRY Jean Rodolphe la sanzione della squalifica per mesi quattro.
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