COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. ROMEI Thierry e della Società PONT DONNAZ, per rispondere il Romei della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S. nonché del divieto sancito dall’art. 5 commi 1 e 4 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva la Società.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. ROMEI Thierry e della Società PONT DONNAZ, per rispondere il Romei della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S. nonché del divieto sancito dall’art. 5 commi 1 e 4 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva la Società. Con atto del 07512 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i seguenti soggetti: - Il Sig. ROMEI Thierry, dirigente della Società USD PONT DONNAZ per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 5 commi 1 e 4 dello stesso Codice, per avere espresso mediante e-mail trasmessa in data 15/12/11 sul sito della Delegazione Provinciale di Aosta della LND pesanti rilievi critici nei confronti sia dei responsabili del predetto Organismo, che dell’arbitro El Miloudi Hidfi, fatto anche oggetto di espressioni intimidatorie ad opera dello stesso Romei in data 16/12/11; - La Società U.S.D. PONT DONNAZ per rispondere, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Dirigente. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 16/01/12 (prot. 507/TEC/LP) con la quale il Presidente della C.D.T. presso il C.R. Piemonte e Valle d’Aosta trasmetteva alla Procura Federale documentazione pervenuta dal Giudice Sportivo Territoriale dalla quale emergeva che il Sig. Romei, a seguito della inibizione di gg. 20 comminatagli dal Giudice Sportivo per il comportamento aggressivo tenuto nei confronti dell’arbitro, Sig. Hidfi El Miloudi, nel corso della gara Pont Donnaz – Evancon del 10/12/11, aveva inviato sul sito della Delegazione Provinciale Valle D’Aosta una e-mail in cui, dopo aver espresso pesanti giudizi critici nei confronti dell’Organismo Federale, accusati di “.. leggere le falsità che scrivono gli arbitri nei referti …”, preannunciava l’intenzione di “…. diffidare personalmente l’arbitro della partita …..”; proposito in effetti mantenuto in quanto in data 16/12/11, incontrato l’arbitro presso la scuola del figlio lo avvicinava, profferendo con tono intimidatorio ed aggressivo la frase: “.. ti ho denunciato ai Carabinieri perché hai scritto cose false sul rapporto”. L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale accertava lo svolgimento dei fatti così come contestati, con conseguente deferimento del Dirigente e della Società di appartenenza per i profili di responsabilità suindicati. Nella seduta del 28912, avanti a codesta Commissione è comparso l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i sigg. ROMEI Thierry, ed il sig. VUILLERMOZ Alfredo, quest’ultimo munito di delega in rappresentanza della Società Pont Donnaz. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti ed evidenziandone la gravità attesa la minore età del Direttore di gara, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di 30 gg a carico sig. ROMEI Thierry - ammenda di euro 300 a carico della Società Pont Donnaz Il Sig. Vuillermoz, in rappresentanza della Società, si limitava ad evidenziare come l’incontro tra il Romei e l’arbitro fosse stato casuale in quanto avvenuto presso la scuola del figlio dello stesso Romei e che in quell’occasione il Romei si fosse soltanto limitato a richiamare il ragazzo ad una condotta più corretta. Il Romei si scusava per il tenore della mail ammettendo di averla scritta senza neppure conoscere esattamente il contenuto del referto arbitrale, ma basandosi soltanto su quanto riferitogli da terzi. MOTIVI DELLA DECISIONE Le condotte addebitate al Dirigente Romei sono state pacificamente accertate, in parte per tabulas. Nessun dubbio che il comportamento tenuto dal tesserato integri gli illeciti disciplinari così come sono stati contestati. La responsabilità oggettiva della Società ne è la ineluttabile conseguenza. Appaiono, pertanto, eque e commisurate alla gravità dei fatti in contestazione le sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico dei tesserati e della Società. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica le seguenti sanzioni: - al Dirigente ROMEI Thierry l’inibizione per gg. 30; - alla Società PONT DONNAZ l’ammenda di euro 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it