COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. ALBESE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 27/09/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara ALBESE – SALUZZO disputata il 22/09/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. ALBESE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 27/09/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara ALBESE – SALUZZO disputata il 22/09/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali Fascia B Con il reclamo, impropriamente inviato a mezzo fax in data 04/10/12 al “Comitato” Provinciale di Cuneo e dalla Delegazione Provinciale di Cuneo trasmesso per competenza a questa Commissione, la A.S.D. ALBESE CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 17 del 27/09/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara ALBESE – SALUZZO, disputata il 22/09/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali Fascia B e chiede che venga annullata la squalifica fino al 31/12/2012 inflitta al proprio allenatore STAFFOLARINI Danilo. Nel suo circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 40° del secondo tempo, allontanava dal campo l’allenatore dell’ALBESE CALCIO, STAFFOLARINI Danilo, il quale, introdottosi sul terreno di gioco senza autorizzazione, reagiva al provvedimento di espulsione con frasi offensive e tentando di colpire l’arbitro con un pugno, tentativo non riuscito per il tempestivo intervento del Dirigente accompagnatore. Mentre si allontanava dal campo, l’allenatore continuava ad insultare il direttore di gara con termini irriguardosi. La società reclamante, a discolpa dell’operato del proprio allenatore, riferisce che l’entrata in campo dello stesso era stata dettata dalla necessità di soccorrere un proprio giocatore infortunato, mentre con il proprio comportamento, ritenuto offensivo, ha sempre inteso chiedere spiegazioni all’arbitro per le sue decisioni senza mai trascendere. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione disciplinare territoriale, • disattesa la dichiarazione sottoscritta da tre tesserati della squadra avversaria del SALUZZO tendente a discolpare l’allenatore STAFFOLARINI Danilo; • ritenuto il comportamento del suddetto ingiustificato, amorale ed altamente diseducativo nei confronti di giocatori in età giovanile; • valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. ALBESE CALCIO, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica fino al 31/12/2012 inflitta all’allenatore dell’A.S.D. ALBESE CALCIO, STAFFOLARINI Danilo.
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