COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 30/ 9/2012 PECETTO – ROERO CALCIO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 30/ 9/2012 PECETTO - ROERO CALCIO La società APD PECETTO, con raccomandata spedita il 5/10/2012, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità dell gara in epigrafe, lamentando che la controparte ROERO CALCIO abbia fatto partecipare alla stessa il giocatore "giovane" GATTO UMBERTO (nato il 20/01/1996) benché privo dell'autorizzazione del Comitato Regionale in ossequio all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. . La reclamante chiede pertanto l'applicazione, a carico della società Roero Calcio, dei provvedimenti previsti dal C.G.S. . Si deve preliminarmente osservare che il predetto giocatore, tesserato per la società Roero Calcio come "Dilettante" con decorrenza 01/09/2012, in ragione dell'età anagrafica é ormai un ultrasedicenne dispensato, a giudizio di questo G.S., dagli obblighi di cui all'art. 34 comma 3. In sostanza l'obiettivo di questa norma é tutelare la salute e la maturità psico-fisica del "ragazzo" fino al compimento del 16º anno di età ed infatti gli obblighi sanciti dall'art. 34 comma 3 sono a carico del "giovane" che ha compiuto il 15º anno e non anche a carico di quello che ha compiuto il 16º ma dopo il 1º gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva. L'interpretazione di questo G.S.,suffragata anche da precedenti in materia, é considerare che la maturità psico-fisica é legata alla crescita del ragazzo e quindi ciò che rileva é il momento del compimento anagrafico del sedicesimo anno,dopo di che gli ultrasedicenni possono svolgere attività agonistica indipendentemente dalla circostanza che ciò sia avvenuto prima o dopo il 1º gennaio dell'anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva. Tutto ciò premesso SI DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla società Pecetto in quanto privo di fondamento - di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioé : PECETTO - ROERO CALCIO 2=2 - di disporre a carico della società PECETTO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº 27 del 04/10/2012 .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it