COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Mascia Giorgio – tesserato Società A.S.D. Monastir Kosmoto. Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 27.09.2012. Gara Monastir Kosmoto / Cannonau Jerzu del 23.09.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dal calciatore Mascia Giorgio – tesserato Società A.S.D. Monastir Kosmoto.
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 27.09.2012.
Gara Monastir Kosmoto / Cannonau Jerzu del 23.09.2012.
Mascia Giorgio, tesserato per la A.S.D. Monastir Kosmoto, proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per otto giornate di gara per aver contestato e spintonato con violenza l’arbitro dopo che quest’ultimo gli notificava il provvedimento di espulsione e causato allo stesso forte dolore proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose.
Il ricorrente asseriva di avere urtato accidentalmente l’arbitro dopo che questi aveva decretato un calcio di punizione e che lo stesso direttore di gara estraeva il cartellino rosso ritenendo, erroneamente, che tale fatto fosse volontario.
Lo stesso ricorrente asseriva, inoltre, che alla notifica del cartellino, chiedeva, seppur con toni molto accesi, spiegazioni in merito al comportamento del direttore di gara, senza, tuttavia, proferire all’indirizzo dello stesso, frasi ingiuriose e senza porre in essere alcun atto di violenza, non essendo mai venuto a contatto con l’arbitro.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva una riduzione della squalifica affermando di essersi limitato semplicemente a protestare seppure con foga alla decisione dell’arbitro.
La Commissione, sentito il reclamante che confermava interamente il contenuto del reclamo, ed esaminato il rapporto di gara ritiene che la sanzione inflitta al Mascia debba considerarsi eccessiva.
Infatti dal contesto dell’atto arbitrale, del tutto scarno e generico, non si evince con assoluta certezza che il Mascia abbia posto in essere una condotta violenta, posto che lo stesso direttore di gara non ha specificato né dove sarebbe stato colpito e né ha evidenziato che la spinta abbia provocato un’interruzione di gioco: pertanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte ritiene che più di condotta violenta possa parlarsi, ai sensi dell’art. 19, lettera a), comma 4, di condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.
Tuttavia non vi è dubbio che il Mascia abbia proferito delle frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, frasi, fra l’altro, in questa circostanza, riportate con assoluta precisione e che, quindi, sia meritevole di una sanzione adeguata alla situazione rappresentata nel rapporto di gara, sanzione che deve essere contenuta in tre giornate di gara, così come previsto nella citata norma, considerata l’aggravante rappresentata dal fatto che il Mascia oltre ad aver ingiuriato l’arbitro ha provveduto quantomeno a spintonarlo seppure senza che vi sia la prova della violenza per i motivi precedentemente indicati.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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