COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 11/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MANCUSO LIBERANTE A.S.D. SANT’AGATA CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 11/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MANCUSO LIBERANTE
A.S.D. SANT'AGATA CALCIO
Il presente procedimento trae le mosse dalla segnalazione che questa Commissione Disciplinare Territoriale, in diversa composizione, ha effettuato con C.U. n° 364 del 06/03/2012, ritenendo che le espressioni usate in taluni scritti difensivi dal Sig. Mancuso Liberante, presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio, oltrepassassero il diritto di difesa e fossero lesive della reputazione ed onorabilità del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e dell'A.E. Sig. Concetto Fabiano. La Procura Federale, esperiti gli opportuni accertamenti, con nota 1119/986 pf 11-12 MS/vdb del 04/09/2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Mancuso Liberante, presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 ed all'art. 5 commi 1-4-5 C.G.S., per avere utilizzato espressioni lesive della reputazione ed onorabilità degli Organi di Giustizia Sportiva e del Direttore della gara Ciappazzi - Sant'Agata del 18/02/2012, nei reclami in appello proposti avverso alle decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sui C.U. nn° 335 del 21/02/2012 e 338 del 23/02/2012. La A.S.D. Sant'Agata Calcio è stata deferita, con il medesimo provvedimento, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Mancuso Liberante della sanzione di mesi sei di inibizione ed a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, per le violazioni normative nelle quali è incorso il Sig. Mancuso Liberante, nella qualità di Presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio.Emerge infatti dagli atti che il predetto Presidente, nei reclami in appello sopra indicati e da lui sottoscritti, ha più volte fatto cenno ad una "Giustizia non giusta e non consona ad un ordinamento civile e democratico ... " come esercitata dal Giudice Sportivo Teritoriale, ed ha nel contempo accusato l'arbitro di avere fantasiosamente attribuito nel referto di gara un fatto specifico ad un calciatore e di avere inviato un fantomatico supplemento di rapporto, autonomamente, ben tre giorni dopo aver redatto il rapporto ufficiale di gara.Tali affermazioni costituiscono certamente dichiarazioni lesive, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 C.G.S., a carico del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e dell'A.E. Sig. Concetto Fabiano, con l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 5 C.G.S., in quanto rese per iscritto nell'ambito di un procedimento giurisdizionale federale.
Seguono pertanto le sanzioni, come in dispositivo.P.Q.M.La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:al Sig. Mancuso Liberante la sanzione dell'inibizione per mesi tre;alla A.S.D. Sant'Agata Calcio la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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