LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2012 il sig. Danilo CUCINOTTI si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanenti somma di €.3.000,00.
La Società non depositava alcuna memoria difensiva.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Danilo CUCINOTTI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione del tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.