LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MONTI/A.S.D.SANVITESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MONTI/A.S.D.SANVITESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2012 il sig.Luca MONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE un accordo economico prevedente la
corresponsione forfettaria per ogni prestazione sportiva di €.37,50 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di €.2.250,00.
La Società non depositava alcuna memoria difensiva.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANVITESF al pagamento in favore del sig.Luca MONTI della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa
reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando ( copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.