LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Susanna MANZONI/A.S.D.OLBIA C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Susanna MANZONI/A.S.D.OLBIA C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2011 la Sig.na Susanna MANZONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLBIA CF, un accordo economico prevedente 1,9 corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.600,00.
La Società non presentava alcun documento a propria difesa.
Rileva la Commissione the la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.OLBIA C.F. al pagamento in favore della sig.na Susanna MANZONI, della somma di €.2.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla
stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.