COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 01) RECLAMO F.C. BOLZANO – BOZEN 96 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON COMUNICATI UFFICIALI N. 18 DEL 06/09/2012 E N. 19 DEL 07/09/2012
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
01) RECLAMO F.C. BOLZANO - BOZEN 96 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON COMUNICATI UFFICIALI N.
18 DEL 06/09/2012 E N. 19 DEL 07/09/2012
La società F.C. Bolzano-Bozen 96 ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sui - CC. UU. N. 18 dd. 06/09/2012 e 19 dd. 07/09/2012 in merito alla gara del 02/09/2012 Plose -
Bolzano-Bozen 96 nel quale si deliberava la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo e cioè 2 - 0.
La società nel proprio ricorso chiede il riesame delle sanzioni inflitte, in primis la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara ad eccezione della squalifica del calciatore.
La Commissione, considerato che il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 35 punto 3 prevede che per la regolarità dello svolgimento della gara si faccia riferimento al rapporto dell’ufficiale di gara e degli eventuali supplementi e che lo stesso art. 35 al punto 1.2 prevede che: “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati”.
Nel caso in oggetto, trattandosi non di irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, ma di regolarità di svolgimento della gara, non è possibile utilizzare il filmato allegato e pertanto, la Commissione avendo il direttore di gara confermato il proprio referto arbitrale, respinge il reclamo proposto dalla società F.C. BolzanoBozen 96 ed ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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