COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 02) RICORSO INOLTRATO DAL SIGNOR FEDERICO VANZO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’U.S. CERMIS, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 6 SETTEMBRE 2012, CONCERNENTE LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAZZANELLA DANILO PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B DEL 2 SETTEMBRE 2012 FRA U.S. CERMIS ED U.S. ISCHIA A.S.D.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
02) RICORSO INOLTRATO DAL SIGNOR FEDERICO VANZO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
DELL’U.S. CERMIS, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 6 SETTEMBRE
2012, CONCERNENTE LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAZZANELLA DANILO PER I FATTI DI CUI ALLA GARA
DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B DEL 2 SETTEMBRE 2012 FRA U.S. CERMIS ED U.S. ISCHIA A.S.D.
Con ricorso di data 10 settembre 2012 ilr responsabile del Settore calcio dell’U.S. Cermis, sig. Federico vanzo ha
inoltrato ricorso avverso la decisione del Giudice di primo grado irrogante la squalifica per due giornate al
calciatore Bazzanella Danilo per i fatti di cui alla partita del 2 settembre 2012 tra l’U.S. Cermis e la A.S.D. Ischia
La Commissione
esaminati gli atti, visto l’art. 45 (sanzioni), comma 3, delle Norme di comportamento, respinge il ricorso in quanto
inammissibile non essendo impugnabile la sanzione della squalifica fino a due giornate di gara come nel caso di
specie.
Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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