COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 03) RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA PER N. 3 GARE DEL GIOCATORE MONTIBELLER TOMMASO DEL G.S.D. RONCEGNO DEL COMUNICATO UFFICIALE N 18 DI DATA 06/09/2012.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 21 del 14/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
03) RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA PER N. 3 GARE DEL GIOCATORE MONTIBELLER TOMMASO DEL G.S.D. RONCEGNO
DEL COMUNICATO UFFICIALE N 18 DI DATA 06/09/2012.
La società G.S.D. Roncegno ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 06/09/2012 nel quale si irrogava la squalifica del giocatore per n. 3 gare del giocato Montibeller Tommaso del G.S.D. Roncegno.
La Commissione, atteso che, come da referto arbitrale, non risulta accertato che il giocatore abbia, pur nel non commendevole comportato adottato, tenuto un atteggiamento iroso e violento nei confronti del direttore di gara, ritiene equo ridurre a n. 2 le giornate di squalifica e pertanto dispone la restituzione della tassa reclamo.
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