F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 giugno 2012, di Theo van Seggelen (Paesi Bassi), RDC giudice, sulla domanda presentata dalla P club, come attore D contro il club, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in concomitanza con il trasferimento internazionale del giocatore V
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 giugno 2012, di Theo van Seggelen (Paesi Bassi), RDC giudice, sulla domanda presentata dalla P club, come attore D contro il club, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in concomitanza con il trasferimento internazionale del giocatore V I. Fatti della controversia 1. Secondo il passaporto del calciatore rilasciato dalla Federcalcio B, il giocatore V da paese B, nato il 31 maggio 1990, è stato registrato con il club di P nel paese B (in prosieguo: il Richiedente), a partire dal 1 gennaio 2002 al 31 Dicembre 2008. 2. La stagione nel paese B inizia a gennaio e termina a dicembre. 3. Secondo una dichiarazione scritta trasmessa dalla Federazione di calcio del U il giocatore è stato registrato con il club di D nel paese U (in prosieguo: il Convenuto) il 2 marzo 2011. 4. Il 26 maggio 2011, l'attore ha presentato una domanda di fronte a FIFA, sostenendo la sua quota del contributo di solidarietà in concomitanza con il trasferimento di il giocatore in esame dalla I club dal paese B al Resistente, il base di una compensazione trasferimento di EUR 11.000.000. A questo proposito, la Richiedente domanda che sia il 50% del 5% del compenso totale, equivalenti a EUR 275,000, più il 5% di interessi a partire dalla data in cui i pagamenti sono stati dovuto. 5. Secondo le informazioni contenute nel sistema di confronto Transfer (TMS), club I e del Resistente concordato una indennità di trasferimento di EUR 11 milioni a pagamento come segue: - Euro 7.000.000 il 25 febbraio 2011 - 2.000.000 euro il 1o giugno 2011 - 2.000.000 euro il 1 dicembre 2011 6. A dispetto di essere stati invitati dalla FIFA a fornire la sua posizione per quanto riguarda la domanda, il convenuto non ha risposto alla domanda, o fare dichiarazioni durante tutto il corso dell'inchiesta. II. Considerazioni del giudice della CRC 1. Prima di tutto, il giudice della CRC ha analizzato se era competente a trattare caso in oggetto. In questo senso, ha preso atto che la materia presente era sottoposta alla FIFA il 26 maggio 2011. Di conseguenza, il giudice della CRC ha concluso che l'edizione 2008 del Regolamento che disciplinano le procedure dei giocatori ' Commissione per lo Status e la Camera di Risoluzione delle Controversie è applicabile alla questione in esame (cfr. art. 21 par. 2 e par. 3 del Regolamento di procedura). 2. Successivamente, il giudice della CRC di cui all'art. 3 par. 2 del Regolamento di procedura, in cui si afferma che il giudice della CRC esamina la propria giurisdizione alla luce dell'art. 24 par. 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 e PAR. 2 lit. ii. in connessione con art. 22 lit. d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori, la RDC giudice competente a decidere sulla questione relativa al presente meccanismo di solidarietà tra società appartenenti a Federazioni differenti. 3. Inoltre, il giudice della CRC ha analizzato l'edizione dei regolamenti relativi lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori dovrebbe essere applicabile alla sostanza delle la questione. A questo proposito, si è riferito, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) e, d'altra parte, il fatto che la presente domanda è stata depositata il 26 maggio 2011 e che il giocatore è stato registrato con il Resistente il 2 marzo 2011. In considerazione di quanto sopra, il giudice DRC concluso che il 2010 edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: del Regolamento) è applicabile alla materia in esame nel merito. 4. La competenza del giudice della CRC e della normativa che stato stabilito, il giudice della CRC è entrato nel merito della questione. In tal modo, il giudice della CRC ha iniziato riconoscendo le suddette circostanze del caso, nonché i documenti contenuti nel file. 5. A questo proposito, il giudice DRC osservato che il Richiedente rivendicato il pagamento dell'importo di euro 275.000 come contributo di solidarietà del Resistente, corrispondente al 50% del 5% del compenso totale, più il 5% di interessi a partire dalla data in cui i pagamenti sono dovuti. 6. In aggiunta a quanto sopra, il giudice DRC ha tenuto conto che secondo le informazioni contenute nel Transfer Matching System, club I e la Resistente concordato una indennità di trasferimento pari a 11 milioni da pagare come segue: - Euro 7.000.000 il 25 febbraio 2011 - 2.000.000 euro il 1o giugno 2011 - 2.000.000 euro il 1 dicembre 2011 7. Inoltre, il giudice della CRC preso atto che non è mai il Resistente ha posizione in materia di specie, pur essendo stato invitato a farlo da FIFA. Pertanto, il giudice DRC ritenuto che, in questo modo, il Resistente rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le affermazioni del Richiedente. 8. Come conseguenza del corrispettivo suddetto, il giudice DRC stabilito che, ai sensi dell'art. 9 par. 3 del Regolamento di procedura, essa prende una decisione sulla base dei documenti già in archivio. 9. Stabilito quanto sopra, il giudice della CRC di cui all'art. 21 del Regolamenti in combinazione con art. 1 dell'allegato 5 del regolamento che prevedono che, se un professionista si muove nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, escluse quelle di un'indennità di formazione pagato per la sua ex squadra, è dedotto dal totale di tale compensazione e di essere distribuiti dal nuovo club come contributo di solidarietà per il club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni della sua 12 ° e 23 ° compleanno. 10. A questo proposito, il giudice della CRC ricordato che la Football Association aveva B ha confermato che il giocatore, nato il 31 maggio 1990, è stato registrato con l'attore a partire dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. 11. In considerazione della norma sopra e con l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il giudice della CRC ha ritenuto che il ricorrente è, quindi, il diritto di ricevere un contributo di solidarietà per il periodo dal 1 ° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008, vale a dire per 7 stagioni complete. 12. In considerazione di quanto sopra, il giudice DRC deciso di accettare la richiesta del Attore e ha dichiarato che il Resistente è tenuto a versare l'importo di euro 275.000 per l'attore come contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore dal club I del Resistente. 13. Inoltre, e tenendo in considerazione sia la pretesa del richiedente, come nonché dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del regolamento, il giudice della CRC ha deciso che il convenuto deve pagare, in conformità con la pratica di lunga data della RDC, gli interessi al tasso del 5% annuo come segue: 5% p.a. l'importo di EUR 175.000 dal 28 marzo 2011 fino alla data del pagamento effettivo; 5% p.a. l'importo di 50.000 euro a decorrere dal 2 luglio 2011 fino alla data del pagamento effettivo; 5% p.a. l'importo di 50.000 euro a decorrere dal 2 luglio 2011 fino alla data di effettivo pagamento. 12. Infine, il giudice della CRC di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con l'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo la quale, nel procedimento dinanzi alla RDC, tra cui il giudice della CRC, in materia di controversie per quanto riguarda l'indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà, costa negli importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione in questione inoltre afferma che i costi devono essere sostenuti in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 13. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto che la rivendicazione della Richiedente è stato accettato, il giudice della CRC ha concluso che il Resistente deve sopportare le spese del procedimento in corso davanti FIFA. 14. Secondo l'allegato A del regolamento di procedura, le spese del procedimento devono essere prelevati sulla base del valore di causa. 15. Su tale base, il giudice della CRC ha ritenuto che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è pari a 275 mila relativo al credito del Richiedente. Di conseguenza, il giudice DRC concluso che la massima importo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 25'000 (cfr. tabella Allegato A). 16. Considerando che il caso in esame non comporre qualsiasi complesso di fatto o di questioni giuridiche e che è stato assegnato dal giudice della CRC e non dalla RDC, il giudice della CRC determinato le spese del procedimento in corso ad un importo di CHF 15'000. ** III. Decisione del giudice della CRC 1. La richiesta del Richiedente, club P, è accettato. 2. Il Resistente, club D, deve pagare alla ricorrente la somma di EUR 275000 entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione. 3. Il convenuto deve versare al richiedente, entro 30 giorni dalla notifica del questo, l'interesse decisione al tasso del 5% p.a. come segue: 5% p.a. l'importo di EUR 175.000 dal 28 marzo 2011 fino alla data del pagamento effettivo; 5% p.a. l'importo di 50.000 euro a decorrere dal 2 luglio 2011 fino alla data del pagamento effettivo; 5% p.a. l'importo di 50.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino alla data di effettivo pagamento. 4. Nel caso in cui la somma di cui sopra e gli interessi non vengono pagati entro il termine indicato, la questione attuale sono presentati, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 5. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 15'000 è a carico della controparte entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, come segue: 5,1. L'importo di CHF 10.000 a FIFA alla banca seguente conto con riferimento alla causa n.: UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (Stato Calciatori) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 5,2. L'importo di CHF 5.000 a all'attore. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente del numero di conto sul quale le rimesse devono essere fatte e di informare il giudice della CRC di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e il numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per il giudice della CRC: Jérôme Valcke Segretario Generale Chiusi: CAS direttive ________________________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2011-2012) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 12 June 2012, by Theo van Seggelen (Netherlands), DRC judge, on the claim presented by the club P, as Claimant against the club D, as Respondent regarding solidarity contribution in connection with the international transfer of the player V I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the Football Association B, the player V from country B, born on 31 May 1990, was registered with the club P in country B (hereinafter: the Claimant), as from 1 January 2002 until 31 December 2008. 2. The season in country B starts in January and ends in December. 3. According to a written statement transmitted by the Football Federation of U the player was registered with the club D in country U (hereinafter: the Respondent) on 2 March 2011. 4. On 26 May 2011, the Claimant lodged a claim in front of FIFA, claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player concerned from the club I from country B to the Respondent, on the basis of a transfer compensation of EUR 11,000,000. In this respect, the Claimant requests 50% of the 5% of the total compensation, equivalent to EUR 275,000, plus 5% interest since the date on which the payments were due. 5. According to the information contained in the Transfer Matching System (TMS), club I and the Respondent agreed upon a transfer compensation of EUR 11,000,000 payable as follows: - EUR 7,000,000 on 25 February 2011 - EUR 2,000,000 on 1 June 2011 - EUR 2,000,000 on 1 December 2011 6. In spite of having been invited by FIFA to provide its position regarding the claim, the Respondent did not respond to the claim or make any statements at all during the course of the investigation. II. Considerations of the DRC judge 1. First of all, the DRC judge analysed whether he was competent to deal with the case at hand. In this respect, he took note that the present matter was submitted to FIFA on 26 May 2011. Consequently, the DRC judge concluded that the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber is applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and par. 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the DRC judge referred to art. 3 par. 2 of the Procedural Rules, which states that the DRC judge shall examine its jurisdiction in light of art. 24 par. 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010). In accordance with art. 24 par. 1 and par. 2 lit. ii. in connection with art. 22 lit. d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players, the DRC judge is competent to decide on the present matter relating to the solidarity mechanism between clubs belonging to different associations. 3. Furthermore, the DRC judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, he referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) and, on the other hand, to the fact that the present claim was lodged on 26 May 2011 and that the player was registered with the Respondent on 2 March 2011. In view of the aforementioned, the DRC judge concluded that the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the DRC judge and the applicable regulations having been established, the DRC judge entered into the substance of the matter. In doing so, the DRC judge started by acknowledging the above-mentioned facts of the case as well as the documents contained in the file. 5. In this respect, the DRC judge noted that the Claimant claimed the payment of the amount of EUR 275,000 as solidarity contribution from the Respondent, corresponding to 50% of the 5% of the total compensation, plus 5% interest since the date on which the payments were due. 6. In addition to the above, the DRC judge took into account that according to the information contained in the Transfer Matching System, club I and the Respondent agreed upon a transfer compensation of EUR 11,000,000 payable as follows: - EUR 7,000,000 on 25 February 2011 - EUR 2,000,000 on 1 June 2011 - EUR 2,000,000 on 1 December 2011 7. Furthermore, the DRC judge duly noted that the Respondent never took position in the present matter, although having been invited to do so by FIFA. Therefore, the DRC judge deemed that, in this way, the Respondent renounced to its right to defence and accepted the allegations of the Claimant. 8. As a consequence of the aforementioned consideration, the DRC judge established that, in accordance with art. 9 par. 3 of the Procedural Rules, it shall take a decision upon the basis of the documents already on file. 9. Having established the above, the DRC judge referred to art. 21 of the Regulations in combination with art. 1 of Annexe 5 of the Regulations which stipulate that, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and be distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion of the number of years the player has been registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthday. 10. In this respect, the DRC judge recalled that the Football Association B had confirmed that the player, born on 31 May 1990, was registered with the Claimant as from 1 January 2002 until 31 December 2008. 11. On account of the above and in accordance with art. 1 of Annexe 5 of the Regulations, the DRC judge considered that the Claimant is, thus, entitled to receive solidarity contribution for the period as from 1 January 2002 until 31 December 2008, i.e. for 7 complete seasons. 12. In view of all of the above, the DRC judge decided to accept the claim of the Claimant and held that the Respondent is liable to pay the amount of EUR 275,000 to the Claimant as solidarity contribution in relation to the transfer of the player from club I to the Respondent. 13. Furthermore, and taking into consideration both the claim of the Claimant as well as art. 2 par. 1 of Annexe 5 of the Regulations, the DRC judge decided that the Respondent has to pay, in conformity with the longstanding practice of the DRC, interest at rate of 5% p.a. as follows: 5% p.a. on the amount of EUR 175,000 as from 28 March 2011 until the date of effective payment; 5% p.a. on the amount of EUR 50,000 as from 2 July 2011 until the date of effective payment; 5% p.a. on the amount of EUR 50,000 as from 2 July 2011 until the date of effective payment. 12. Lastly, the DRC judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the DRC, including the DRC judge, relating to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 13. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant has been accepted, the DRC judge concluded that the Respondent has to bear the costs of the current proceedings in front of FIFA. 14. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. 15. On that basis, the DRC judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 275,000 related to the claim of the Claimant. Consequently, the DRC judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 25,000 (cf. table in Annex A). 16. Considering that the case at hand did not compose any complex factual or legal issues and that it was adjudicated by the DRC judge and not by the DRC, the DRC judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 15,000. ** III. Decision of the DRC judge 1. The claim of the Claimant, club P, is accepted. 2. The Respondent, club D, has to pay to the Claimant the amount of EUR 275,000 within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. The Respondent has to pay to the Claimant, within 30 days of notification of this decision, interest at the rate of 5% p.a. as follows: 5% p.a. on the amount of EUR 175,000 as from 28 March 2011 until the date of effective payment; 5% p.a. on the amount of EUR 50,000 as from 2 July 2011 until the date of effective payment; 5% p.a. on the amount of EUR 50,000 as from 1 January 2012 until the date of effective payment. 4. In the event that the aforementioned sum and interest are not paid within the stated time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 5. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 15,000 is to be paid by the Respondent within 30 days of notification of the present decision, as follows: 5.1. The amount of CHF 10,000 to FIFA to the following bank account with reference to case no.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5.2. The amount of CHF 5,000 to the Claimant. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittances are to be made and to notify the DRC judge of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the DRC judge: Jérôme Valcke Secretary General Enclosed: CAS directives
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 giugno 2012, di Theo van Seggelen (Paesi Bassi), RDC giudice, sulla domanda presentata dalla P club, come attore D contro il club, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in concomitanza con il trasferimento internazionale del giocatore V"