COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 19/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 07/10/2012 MANIAGO LIBERO – REAL CASTELLANA IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 19/10/2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 07/10/2012 MANIAGO LIBERO – REAL CASTELLANA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
•a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 09.10.2012 in relazione al
preannuncio di reclamo inviato, con fax spedito l’8.10.2012, dalla A.S.D. Real Castellana in
merito alla gara A.S.D. MANIAGO LIBERO – A.S.D. REAL CASTELLANA, valevole per il
campionato di Seconda Categoria, Girone “A”, disputatasi il 07.10.2012 a Maniago (pr.
Pordenone) e terminata con il risultato di 2 – 1;
•visto il reclamo trasmesso con raccomandata spedita l’11.10.2012, nei modi e nei termini previsti
dalle norme in vigore, dall’A.S.D. Real Castellana, con il quale la stessa ha chiesto la ripetizione
della suindicata gara per un errore tecnico dell’arbitro, per aver quest’ultimo ammonito, nel
corso del citato incontro, per due volte il calciatore n. 6 dell’A.S.D. Maniago Libero, BARTOLONI
Alessandro, consentendo al medesimo di rimanere sul terreno di gioco fino al termine della
partita;
•preso atto che il suddetto reclamo è stato corredato dall’autorizzazione all’ addebito della
prescritta tassa, nonché dalla prova dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D.
Maniago Libero, controparte direttamente interessata a riceverle, ai sensi dell’art. 46/5 del
C.G.S.
•preso atto altresì che l’A.S.D. Maniago Libero, entro i termini previsti, non faceva pervenire
alcuna controdeduzione in merito al reclamo presentato dall’A.S.D. Real Castellana;
•visti il rapporto dell’arbitro (sentito anche per le vie brevi) e gli atti ad esso allegati relativi alla
menzionata gara A.S.D. Maniago Libero – A.S.D. Castellana, dai quali emerge quanto sotto
riportato:
- al 16° del 2° tempo, il direttore di gara (di seguito d..d.g.) ammoniva il n. 6 dell’A.S.D.
Maniago Libero, BARTOLONI Alessandro, ma, sul proprio taccuino, annotava ed attribuiva
tale ammonizione al n. 6 dell’A.S.D. Real Castellana, Consalvo Manuel;
- successivamente al 32’ del 2° tempo, il d.d.g. ammoniva nuovamente il n. 6 dell’A.S.D.
Maniago Libero, BARTOLONI Alessandro, ma, non vedendolo annotato sul proprio taccuino
e ritenendo di non averlo mai ammonito in precedenza, non lo espelleva a seguito della
seconda ammonizione inflittagli;
- dopo la fine della gara, l’osservatore arbitrale presente alla gara, faceva immediatamente
notare al d.d.g. l’errore in cui era incorso e consistente nel non aver espulso al 32’ del 2°
tempo il BARTOLONI a seguito di seconda ammonizione; solo in quel momento il d.d.g. si
accorgeva dell’errore commesso;
•preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e
correttamente ammesso e certificato immediatamente nel rapporto fatto pervenire a questo
giudice sportivo dall’arbitro stesso, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di
ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del C.G.S.);
•ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è
lo stesso arbitro a riconoscere ed ad attestare (anche nel rapportino consegnato alle
Società a fine gara) di essersi sbagliato, motivo per cui è compito degli Organi di Giustizia
Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia
concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa;
•rilevato che il calciatore n. 6 dell’A.S.D. Maniago Libero, BARTOLONI Alessandro, era rimasto
irregolarmente sul terreno di gioco dal 32’ del 2° tempo e fino al termine della gara, consentendo
quindi alla propria squadra di concludere la gara medesima a ranghi completi (e non in una
situazione di inferiorità numerica) e di segnare al 40’ del 2° tempo la seconda rete, decisiva poi
ai fini della vittoria sulla reclamante;
•ritenuto che tale errore del d.d.g., consistente nell’aver mantenuto irregolarmente in campo, per
un apprezzabile lasso di tempo (quasi un quarto d’ora), un calciatore che doveva essere espulso
all’atto della seconda ammonizione inflitta nei confronti dello stesso, abbia influito concretamente
e con decisività sullo svolgimento del gioco e sul risultato della gara;
P.Q.M.
a) in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Real Castellana, dichiara, ai sensi dell’art. 17,
punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara A.S.D. MANIAGO LIBERO – A.S.D. REAL
Castellana, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “A”, e ne ordina la
ripetizione;
b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S., per la restituzione della tassa reclamo
all’A.S.D. Real Castellana.
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