COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSANDRO RINALDI, MARCO CRISTOFOLI E PIETRO GRAVINA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEL SIG. ANTONIO NAPOLITANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. , DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SAN MICHELE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. E DELLA SOCIETÀ FORMIA 1905 CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSANDRO
RINALDI, MARCO CRISTOFOLI E PIETRO GRAVINA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE
DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEL SIG. ANTONIO NAPOLITANO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. , DELLA
SOCIETÀ POLISPORTIVA SAN MICHELE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. E
DELLA SOCIETÀ FORMIA 1905 CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
Il sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina trasmetteva alla Procura
Federale il referto della gara SAN MICHELE – FORMIA 1905 del 21.1.2012 – Categoria Juniores
Provinciali - per gli accertamenti del caso, in quanto l’arbitro dell’incontro, al termine della gara,
veniva colpito da persona non identificata con un violento schiaffo, tanto da procurargli un trauma
contusivo, con 5 giorni di prognosi.
La Procura, esaminava preliminarmente i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
pubblicati sul C.U. n. 33 del 26.1.2012, in cui rilevava che l’arbitro, a fine gara, veniva insultato e
minacciato dapprima dal dirigente della Società SAN MICHELE, Sig. CRSTOFOLI MARCO, e
successivamente da altre due persone: il custode del campo e da altra persona che veniva
chiamata dai presenti “presidente” il quale, dopo aver offeso l’arbitro, lo colpiva con un violento
schiaffo al volto.
Rileva la Procura che in un secondo supplemento di referto, l’arbitro VIGLIANTI riconosceva da
una fotografia estratta da un giornale l’autore dell’aggressione, identificandolo con il Presidente
della POL. SAN MICHELE, Sig. ALESSANDRO RINALDI.
Nella deposizione rilasciata agli Organi Inquirenti, l’arbitro VIGLIANTI confermava quanto riportato
nel suo referto e supplemento, indicando nel RINALDI la persona che lo aveva colpito al volto.
Il Presidente RINALDI, ascoltato in proposito, negava l’addebito sostenendo che in occasione degli
incidenti si trovava in tribuna. Gli stessi Dirigenti GRAVINA e CRISTOFOLI, ascoltati dalla Procura,
confermavano la tesi del loro Presidente.
La Procura per un più approfondito esame della vicenda, convocava anche il Dirigente della SOC.
FORMIA 1905, Sig. CAPODIFERRO LIBERTO, il quale dichiarava di non poter confermare
l’episodio, in quanto impegnato a sedare la rissa tra i calciatori delle Due squadre e di essere
entrato nella zona degli spogliatoi solo dopo che si era calmata la situazione.
Convocava anche altro tesserato della SOC. FORMIA 1905 presente alla gara, Sig. NAPOLITANO
ANTONIO, il quale senza giustificato motivo, non si presentava all’audizione.
All’esito delle risultanze istruttorie, la Procura ha ritenuto necessario sentire il fratello dell’arbitro
VALERIO VIGLIANTI, anch’egli arbitro effettivo della Sezione di Formia, il quale assisteva alla
gara dalla tribuna.
Mostratagli la foto di cui al supplemento di rapporto dell’arbitro, riconosceva il Presidente della
Società SAN MICHELE nella persona del Sig. RINALDI quale autore dell’aggressione subita dal
fratello, fornendo altresì tutta una serie di elementi e di comportamenti, attraverso i quali il
collaboratore della Procura ha avuto certezza sulla identificazione del colpevole.
Da quanto sopra esposto l’Organo Inquirente ha ritenuto di deferire a questa Commissione
Disciplinare i soggetti indicati in titolo, per aver violato, con i loro comportamenti, le norme
regolamentari riguardanti la lealtà, la correttezza etc. di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.
Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura e l’Avv. MATTEO SPERDUTI in qualità
di legale della POL. SAN MICHELE, del suo Presidente e dei Dirigenti deferiti.
Per gli altri soggetti deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive al riguardo.
La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 8 mesi di
inibizione per il Presidente RINALDI ALESSANDRO ed € 500 di ammenda, per i dirigenti PIETRO
GRAVINA e MARCO CRISTOFOLI 4 mesi di inibizione, per il Sig. NAPOLITANO ANTONIO,
tesserato per la Società FORMIA 1905 mesi 3 di inibizione, per la Società SAN MICHELE € 3.000
di ammenda con diffida del campo di gioco (sanzioni da aggiungere a quelle già adottate dal
Giudice Sportivo) e per la Società FORMIA 1905 l’ammenda di € 300.
A questo punto prende la parola l’Avv. SPERDUTI, il quale nel riportarsi integralmente alla
memoria difensiva depositata, ribadisce ed evidenzia che il supplemento di rapporto redatto
dall’arbitro è stato scritto dopo l’uscita dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo e
che le dichiarazioni rese dal fratello dell’arbitro (anche egli arbitro) hanno avuto un peso differente
dagli altri testimoni sentiti dalla Procura. Ci tiene a precisare anche che non possono essere
sanzionati i Dirigenti GRAVINA e CRISTOFOLI solo per aver ammesso di escludere la presenza
del Presidente della Società SAN MICHELE, Sig. ALESSANDRO RINALDI, nel recinto degli
spogliatoi in quanto, a loro parere, si trovava sugli spalti. Ribadisce che anche il tesserato della
Società FORMIA 1905, Sig. NAPOLITANO ANTONIO, ha confermato la non partecipazione alla
rissa del Presidente RINALDI. Conclude il Legale SPERDUTI chiedendo in via preliminare il
proscioglimento dei deferiti ed in via subordinata il minimo della pena edittale,
Il Rappresentante della Procura, nel ribadire la propria posizione, ha tenuto a precisare che il
supplemento di referto è stato redatto in data 25 gennaio 2012, esattamente un giorno prima della
pubblicazione del Comunicato Ufficiale, così come risulta dalle carte in possesso.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato con la dovuta attenzione lo
svolgimento dei fatti e le dettagliate argomentazioni avanzate dall’Avv. SPERDUTI, non può non
riconoscere che è emerso, dopo le approfondite indagini esperite dalla Procura Federale, che la
responsabilità dell’aggressione subita dall’arbitro è da attribuirsi esclusivamente al Presidente della
Società SAN MICHELE, Sig. ALESSANDRO RINALDI.
Appare altrettanto chiaro che i comportamenti tenuti nella circostanza dai dirigenti della stessa
Società Sigg.ri GRAVINA PIETRO e MARCO CRISTOFOLI, si siano rivelati contrari ai principi di
lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in considerazione delle loro false
dichiarazioni.
Per quanto attiene alle proposte dei provvedimenti disciplinari avanzate dalla Procura Federale,
questo Organo Giudicante è dell’avviso che, pur non tenendo conto di quanto già sanzionato dal
Giudice Sportivo competente, sia da irrogare al Presidente RINALDI ALESSANDRO una inibizione
di durata più lunga – 3 anni – misura abitualmente comminata dai Giudice Sportivi nei casi di grave
violenza subiti dall’arbitro, come nel caso in questione, in cui il direttore di gara è stato costretto a
ricorrere a cure ospedaliere.
Non si ritiene di applicare invece l’ammenda di € 500 nei confronti del RINALDI, trattandosi di
Dirigente del Settore dilettantistico e nei cui confronti abitualmente non vengono irrogate
ammende.
Si ritengono congrui i provvedimenti di inibizione di 4 mesi richiesti per i Dirigenti GRAVINA
PIETRO e MARCO CRISTOFOLI e di 3 mesi per il tesserato della Società FORMIA 1095, Sig.
NAPOLITANO ANTONIO, per non essersi presentato alla convocazione disposta dagli Organi
Federali, violando la norma dell’art. 1 comma 3 del C.G.S.
Appare eccessiva invece la sanzione dell’ammenda proposta a carico della società SAN
MICHELE, che può essere contenuta nell’importo di € 2.000 con diffida del campo di giuoco,
tenuto sempre conto di quanto già sanzionato dal Giudice Sportivo.
Si ritiene di modificare leggermente la proposta di ammenda di € 300 a carico della Società
FORMIA 1905 comminata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per
gli addebiti ascritti al proprio tesserato ANTONIO NAPOLITANTO, all’epoca dei fatti.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di inibire il Sig.
ALESSANDRO RINALDI per 3 anni, i Dirigenti GRAVINA PIETRO e CRISTOFOLI MARCO per 4
mesi, tutti tesserati per la Società SAN MICHELE;
di inibire il Tesserato della Società FORMIA 1905, Sig. NAPOLITANO ANTONIO per 3 mesi;
di comminare alla Società SAN MICHELE CALCIO l’ammenda di € 2.000 con diffida del campo di
giuoco ed alla Società FORMIA 1905 l’ammenda di € 200.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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