COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. FILOTTRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL TECNICO ROSSINI GIORGIO SEGUITO GARA ILARIO LORENZINI/FILOTTRANO CALCIO DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. P. FILOTTRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL TECNICO ROSSINI GIORGIO SEGUITO GARA ILARIO LORENZINI/FILOTTRANO CALCIO DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico ROSSINI Giorgio, asseritamente allenatore tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Filottrano Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe in alcun modo interagito con il direttore di gara, essendo intervenuto, unitamente ad altri dirigenti, al solo fine di sedare la vivace discussione che al termine dell’incontro si era accesa tra i componenti delle due squadre, a seguito della smodata ed offensiva esultanza dei locali per la vittoria conseguita.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro, ulteriormente confermando quanto refertato, ha escluso dalla condotta del Rossini qualsivoglia contenuto di violenza.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Rossini si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì che, comunque, trattasi di condotta tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A. Pol. Filottrano Calcio e, per l’effetto, riduce al 4 novembre 2012 la squalifica del tecnico ROSSINI Giorgio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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