COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA PIGNA AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELINI MARCO; – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSTO DANIELE; SEGUITO GARA VIRTUS PAGLIARE/VILLA PIGNA DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA PIGNA AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELINI MARCO; - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSTO DANIELE; SEGUITO GARA VIRTUS PAGLIARE/VILLA PIGNA DEL 29.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 3.10.2012) Con rituale reclamo in data 9 ottobre 2012 l’A.S.D. VILLA PIGNA si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri calciatori ANGELINI Marco e TOSTO Daniele, entrambi per quattro gare effettive in relazione al comportamento dagli stessi osservato al termine della gara emarginata. A dire della reclamante l’Angelini - forse per uno scambio di persona da parte dell’arbitro - non avrebbe posto in essere la condotta contestatagli, mentre il Tosto si rivolse all’arbitro con tono ingiurioso, ma senza minacce o intimidazioni. Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Angelini Marco e la riduzione di quella applicata a Tosto Daniele. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto che la condotta del calciatore Angelini Marco vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al calciatore Tosto Daniele giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo unitariamente, ma con riferimento a due distinti comportamenti: 1) espulsione per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro; 2) reiterate minacce, al termine dell’incontro, nei confronti dello stesso ufficiale di gara. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. VILLA PIGNA in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore ANGELINI Marco e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore TOSTO Daniele, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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