COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara V.D.A CHARVENSOD – CASELLE CALCIO disputata in data 23.9.2012, Campionato di Promozione Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara V.D.A CHARVENSOD – CASELLE CALCIO disputata in data 23.9.2012, Campionato di Promozione Girone B Con ricorso inviato in data 10.10.2012, la Società V.D.A. CHARVENSOD si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dal CASELLE, ha sanzionato con la perdita della gara indicata in oggetto e con l’ammenda per € 150 la Società V.D.A. CHARVENSOD, con la squalifica per una ulteriore gara il giocatore GAGLIANO Lorenzo e con l’inibizione fino al 4.12.2012 il Dirigente accompagnatore sig. PIVOT Luca e ne chiede la revoca. La società ricorrente sostiene che il GAGLIANO, che aveva maturato un turno di squalifica per recidiva in ammonizione nel corso dell’ultima giornata del campionato allievi della scorsa stagione sportiva, allorquando militava in altra società, ha partecipato a pieno titolo alla gara sopra indicata in quanto, essendo in quota per la disputa del campionato Juniores, non è stato schierato il giorno precedente nella gara disputata dalla squadra Juniores CHARVENSOD, il che gli avrebbe consentito di scontare la squalifica inflitta nella stagione precedente. Il ricorso è infondato non merita accoglimento. Come ha precisato il Giudice Sportivo, il giocatore sanzionato, in ragione dell’età, nella stagione in corso ha cessato di appartenere al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed è passato ai “Dilettanti”. Al caso di specie, pertanto, è stato correttamente applicato il disposto della seconda parte dell’art. 22 comma 6 C.G.S. che recita: “…Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica…”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società V.D.A. CHARVENSOD dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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