COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento 9/A A.S.D. CALCIO VALVERDE (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2012 calciatore Cozza Luigi – Gara Campionato 1° Cat. Girone “E” Calcio Valverde/Lineri Misterbianco del 29/09/2012 – C.U. N° 106 del 04/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento 9/A A.S.D. CALCIO VALVERDE (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2012 calciatore Cozza Luigi - Gara Campionato 1° Cat. Girone “E” Calcio Valverde/Lineri Misterbianco del 29/09/2012 – C.U. N° 106 del 04/10/2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Calcio Valverde, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, chiede che la pena inflitta venga ridotta in quanto il gesto sarebbe stato solo un gesto di stizza avverso l’espulsione subita e non già un tentativo di aggredire il direttore di gara e ciò sarebbe comprovato dal fatto che lo stesso subito dopo abbandonava il terreno di gioco accettando la decisione dell’arbitro. Il reclamo in questione non può trovare accoglimento in quanto dall’esame del rapporto di gara redatto dall’arbitro che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che quanto sostenuto dalla società non ha riscontro. Infatti risulta acclarato che il calciatore Cozza Luigi, una volta avuta notificata l’espulsione, a seguito della seconda ammonizione, si avvicinava all’arbitro cercando di colpirlo con un calcio non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento dei compagni di squadra che lo facevano allontanare, ed è in tale contesto che il Cozza Luigi reiterava il suo comportamento aggressivo profferendo frasi offensive nei confronti di questi. In ragione di quanto sopra la sanzione inflitta dal giudice di prime cure appare congrua in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore in questione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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