COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 12/A A.S.D. MERI’ (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Sacco Carmelo – Gara Campionato regionale C5 Serie C2 ASD Merì/P.D. Atletico Villafranca del 06/10/2012 – C.U. N° 118 C5 n.21 del 10/10//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 12/A A.S.D. MERI’ (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Sacco Carmelo - Gara Campionato regionale C5 Serie C2 ASD Merì/P.D. Atletico Villafranca del 06/10/2012 – C.U. N° 118 C5 n.21 del 10/10//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società ASD Merì, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante contesta l’entità della sanzione impugnata sottolineando che il calciatore in argomento non aveva alcuna intenzione di colpire l’arbitro con una pallonata, ma solo scagliava lontano il pallone con atto di nervosismo e di reazione ad un fallo subito in azione di giuoco, da parte di un avversario, e non rilevato dal direttore di gara. A sostegno della propria tesi difensiva la ASD Merì rappresenta come l’atto contestato al calciatore Sacco Carmelo è stato compiuto a notevole distanza dall’arbitro, considerazione quest’ultima che conferma la mancanza di volontà del calciatore di recare danno fisico al direttore di gara. Chiede pertanto la revisione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il referto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., e riporta che al 31° del 1° tempo il n.8 Sacco Carmelo veniva espulso dall’arbitro “poiché tentava di calciare il pallone contro di me da una distanza di circa 10 metri, senza riuscirvi, perché lo stesso veniva stoppato con le mani da un calciatore della società Atletico Villafranca”. Tale descrizione dei fatti, conferma che effettivamente il gesto del calciatore Sacco è stato compiuto a distanza dalla persona dell’arbitro manifestandosi più come irregolare gesto di protesta e di reazione per un fallo subito piuttosto che come atto di violenza nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto, ridetermina in tre gare la squalifica inflitta al calciatore Sacco Carmelo (ASD Merì) e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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